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La detrazione Iva per realizzare un complesso residenziale

I giudici europei hanno affrontato la questione relativa all’applicazione dell’Iva a una compravendita di terreni e di fabbricati, utile per dar vita a un vero e proprio progetto immobiliare: per tale motivo, la Corte ha esaminato nel dettaglio una direttiva comunitaria, più precisamente la 112 del 2006 (“Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto). Nello specifico, sono stati presi in esame gli articoli 167, 168 (entrambi relativi all’origine e alla portata del diritto a detrazione) e 185 (rettifica). Di questi edifici si è avuto modo parlare di recente, visto che non è prevista nessuna dichiarazione Imu per i possessori di fabbricati rurali strumentali.

In questo caso, la società che ha presentato ricorso aveva sottoscritto il contratto di compravendita in questione e, dopo un regolare permesso, aveva anche demolito terreni e fabbricati per far sorgere un complesso residenziale. Di conseguenza, la società provvedeva alla detrazione fiscale e alla richiesta di rimborso dell’Iva eccedente. L’amministrazione finanziaria ha però emesso un avviso di accertamento per la detrazione indebita. Quelle demolizioni potevano essere associate alle agevolazioni tributarie appena descritte? In particolare, è stato necessario capire se la realizzazione di nuove costruzioni comporti o meno una rettifica dell’imposta da detrarre.

Secondo gli eurogiudici, il diritto alla detrazione per i soggetti passivi rappresenta un principio fondamentale del sistema di applicazione dell’imposta. Ecco perché la detrazione stessa non può subire delle limitazioni: la condizione essenziale del beneficio rimane quella dell’operatività nell’ambito dell’attività economica. La pronuncia è presto detta. La terza sezione della Corte Europea ha stabilito che l’acquisto di terreni con dei fabbricati annessi da demolire, per poi realizzare un complesso residenziale come in questo caso, rende possibile la detrazione dell’Iva, una volta che è stata assolta a monte e in relazione all’acquisto vero e proprio. Per quel che concerne la rettifica, infine, il tributo detratto inizialmente non deve sottostare a tale obbligo per la demolizione e le nuove costruzioni.

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