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Rinnovo patente scaduta

La prefettura di Bergamo, con la recente circolare n. 583 del 6 febbraio u.s., ha contribuito a chiarire un aspetto determinante nella vita di coloro che hanno visto scadere la propria patente e hanno subito il ritiro del documento e il pagamento di una sanzione durante un controllo. Il riottenimento della patente di guida potrà infatti essere molto più rapido di quanto si possa pensare.

Stando al contenuto della circolare, infatti, chi dimentica di rinnovare la patente, andando incontro alle conseguente che sopra si è avuto modo di anticipare, potrà riottenerla presentando il certificato medico di abilitazione, e presentandosi così alla prefettura per la regolarizzazione della propria posizione.

Ma andiamo con ordine, e partiamo da un dato di fatto: chi circola con la patente scaduta va infatti incontro ad una sanzione amministrativa con conseguente ritiro del documento, non più valido per il successivo invio dello stesso alla locale prefettura. Dovrà infatti essere il trasgressore a presentarsi presso l’ufficio territoriale governativo con un certificato medico di rinnovo finalizzato all’ottenimento della restituzione immediata del documento (vedi anche il nostro approfondimento sulla nuova patente 2013).

I “problemi” (o, meglio, le complessità) sorgono invece per quei soggetti che guidano in Italia con patenti rilasciate da Stati non appartenenti all’ambito comunitario o allo spazio economico comune. Per costoro, considerato che per gravi violazioni è prevista l’inibizione alla guida, redatta dal prefetto, spetterà direttamente alla polizia stradale richiedere l’elezione di domicilio, finalizzata a permettere all’autorità amministrativa di formalizzare le proprie decisioni. L’elezione del domicilio – conclude la circolare – “potrà essere dichiarata a verbale ovvero, in alternativa, si ritiene possa utilizzarsi per il medesimo fine, il modello proforma allegato alla presente, da richiamare nel verbale di contestazione e da accludere allo stesso”. Se infatti lo straniero che ha compiuto la trasgressione non riesce a individuare un recapito in Italia, tutta la procedura sanzionatoria cui fa riferimento la circolare diventa sostanzialmente inapplicabile.

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