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Tassa sulle auto di lusso 2013

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1681946-autobluStando a quanto previsto dall’attuale ordinamento fiscale italiano, i proprietari di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza del veicolo superiore a 185 kW (chilowatt), devono versare un’addizionale erariale alla tassa automobilistica. Cerchiamo di comprendere quali siano le entità previste dalla legge e in che modo poter adempiere a tale obbligo fiscale.

Stando al tenore letterale delle norme in vigore, l’addizionale di cui sopra è pari a 20 euro per ogni kW di potenza oltre i 185. Tuttavia, alcune percentuali di riduzioni contribuiscono a rallentare l’incidenza penalizzante di tale addizionale. L’importo da versare è infatti ridotto:

  • del 40% dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo
  • del 70% dopo 10 anni
  • dell’85% dopo 15 anni
  • del 100% dopo 20 anni

Ne consegue che auto pur di lusso, ma realizzate da almeno 20 anni, non sono tenute al pagamento dell’imposta. A tal fine, ricordiamo che l’anno di costruzione, salvo prova contraria, si presume coincidente con l’anno di immatricolazione. Gli anni di vetustà del veicolo sono conteggiati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della costruzione (in proposito, vi consigliamo anche di consultare i dati sul superbollo delle auto di lusso 2012, dei quali abbiamo parlato qualche mese fa).

Per quanto concerne i soggetti passivi, la legge segnala come siano tenuti al pagamento del tributo coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, al PRA risultano:

  • proprietari dei veicoli
  • usufruttuari
  • acquirenti con patto di riservato dominio
  • utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

Per quanto infine riguarda le modalità di pagamento, il versamento deve essere effettuato alle stesse scadenze della tassa automobilistica ordinaria, con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 3364) e senza operare compensazioni. Come per altre versamenti al fisco, anche in questa ipotesi è prevista l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato in caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale.

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