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PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI BAGAGLI: COME COMPORTARSI PER ESSERE RISARCITI.

normal_bagagli-fiumicino2.jpgLa tutela del viaggiatore-consumatore nei confronti delle Compagnie aeree ha assunto, nel corso degli anni ed in considerazione del forte sviluppo dell’utilizzo di tale mezzo di trasporto, un ruolo di primaria importanza e molteplici sono stati gli interventi nazionali e comunitari, volti a fornire una adeguata regolamentazione della materia, la quale è disciplinata principalmente dal Codice Civile, dalla normativa comunitaria ed internazionale, nonché dal codice della navigazione.

Per quanto attiene la normativa nazionale la materia è disciplinata sia dal combinato disposto di cui agli articoli 1218 e 1681 c.c., secondo il quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, sia dall’art. 951 cod. nav., secondo cui il vettore aereo è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnatigli dal momento in cui le ha ricevute (quindi dal check-in) al momento in cui le riconsegna al destinatario, nonché dei danni per il ritardo, a meno che egli e i suoi dipendenti preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare la perdita, le avarie o il ritardo.
A livello comunitario ed in particolare alle Compagnie aeree dell’Unione Europea si applica la Convenzione di Montreal del 1999, alla quale è stato data esecuzione nel nostro ordinamento mediante la l. 12/2004, nonché il Regolamento comunitario (CE) n. 2027/97, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002, ed il Regolamento (CE) n. 261/2004.

Secondo la richiamata Convenzione, in caso di ritardo, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 Diritti Speciali di Prelievo (circa €. 1.167,00) salvo che la compagnia aerea dimostri di aver preso tutte le misure possibili per evitare il ritardo o che fosse impossibile adottare tali misure. La compagnia aerea è parimenti esonerata in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione.
Stesso risarcimento spetterà al passeggero in caso di distruzione, perdita o danno provocato al bagaglio registrato, in tali casi, però, la compagnia aerea è responsabile, anche se il suo comportamento è esente da colpa, fatta eccezione che si riesca a dimostrare a) un difetto inerente al bagaglio stesso e b) che la responsabilità del danno è imputabile al passeggero o che lo stesso vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione.

Il limite di 1000 DSP ( circa €. 1.167,00 ) potrà essere superato nel caso in cui il passeggero effettui, al momento della registrazione, una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio salvo il pagamento dell’eventuale relativo supplemento.

In tutti questi casi il passeggero ha diritto anche ad un rimborso delle spese (di prima necessità soprattutto vestiario ed effetti personali) poste in essere in considerazione dell’avvenuto smarrimento e sempre che le stesse siano documentate (scontrini, fatture).
Il reclamo del passeggero:
Da un punto di vista pratico il passeggero dovrà necessariamente presentare denunzia di smarrimento presso l’ufficio denominato lost and found che si trova (o dovrebbe trovarsi) in ogni aeroporto nazionale ed internazionale, dove gli sarà fatto compilare l’apposito modulo P.I.R.(Property Irregulary Reports ).
Attenzione perché se si riceve il bagaglio senza riserve, si presume che lo stesso sia stato consegnato in buono stato.
Il reclamo deve essere, quindi, presentato o inviato, alla compagnia aerea, in forma scritta a pena di decadenza, immediatamente ed in ogni caso entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio o in caso di ritardo entro 21 giorni dalla data d’effettiva riconsegna.
Se la compagnia aerea che ha compiuto il trasporto è diversa da quella con la quale è stato stipulato il contratto, il passeggero può presentare il reclamo e la richiesta di risarcimento indistintamente all’una o all’altra compagnia.
Si ricordi che il diritto al risarcimento dei danni è soggetto alla prescrizione di due anni dal giorno di arrivo a destinazione dell’aereo o da quello previsto per l’arrivo, purché sia stato presentato reclamo alla compagnia aerea nei termini prescritti.

Quanto poi alle Compagnie aeree che non aderiscono alla Convenzione di Montreal, per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato (consegnato al momento dell’accettazione) la compagnia aerea è responsabile, a meno che non provi che essa e i propri ausiliari abbiano diligentemente adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno. Il passeggero ha diritto di ricevere, da parte della compagnia aerea, un risarcimento fino a 17 DSP ( circa €. 20,00 ) per chilogrammo. Ovviamente, il limite di 17 DSP (circa €. 20,00 ) potrà essere superato nel caso in cui il passeggero effettui, al momento della registrazione, una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio salvo il pagamento dell’eventuale e relativo supplemento.
In fine è utile sapere che l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha redatto la Carta dei Diritti del Passeggero, pratica guida che raccoglie in un testo unico la normativa vigente a livello nazionale, comunitario ed internazionale sulle forme di tutela azionabili dal viaggiatore in caso di disservizi, nonché la Carta dei Servizi Standard aereoporutali, che definisce gli standard qualitativi minimi che devono essere osservati dagli operatori aeroportuali nei servizi forniti agli utenti.

8 thoughts on “PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI BAGAGLI: COME COMPORTARSI PER ESSERE RISARCITI.

  1. Articolo molto interessante, peccato che quando si passa alla pratica le cose non funzionano così. Al ritorno dagli stati Uniti con la compagnia US Airways la settimana scorsa, due dei nostri tre bagagli registrati avevano subito danni (rottura dei piedini di sostegno del trolley), ma all’Ufficio Lost and Found di Malpensa noi e altri viaggiatori con i bagagli danneggiati siamo stati accolti da un cartello della US Airways sul quale era scritto che la compagnia non rispondeva di danni a piedini, rotelle, maniglie, né altre parti sporgenti dei bagagli (ma esistono bagagli senza parti sporgenti???). Quindi l’addetto del Lost and Found si è rifiutato di darci il modulo per la denuncia, dicendo che era inutile. Questo ci è stato confermato anche all’Ufficio della compagnia aerea, che ci ha porto le più sincere scuse, scuse che ci sono costate due trolleys. Se oltre alla compagnia aerea ci si mette anche l’Ufficio Lost and Found dell’aeroporto…. direi che, come passeggeri, siamo proprio ben tutelati!

  2. Certamente molto interessante!
    Purtroppo non riesco a capire se i 7 giorni sono riferiti alla possibilità di far redigere il rapporto di danneggiamento bagagli oppure alla successiva richiesta di risarcimento.
    So per certo che spesso le compagnie aeree come l’Alitalia ritengono di non dover risarcire nulla se la richiesta di risarcimento viene mandata successivamente ai famosi 7 giorni e questo nonostante sia stato fatto redigere, al loro ufficio in aereoporto,il rapporto di danneggiamento bagaglio il giorno stesso del volo.

  3. A proposito… qualcuno sa con certezza se i 7 giorni sono riferiti alla possibilità di far redigere il rapporto danneggiamento, oppure sono riferiti , come afferma Alitalia, alla successiva richiesta di risarcimento?

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