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Cartelle esattoriali: illegittime se non indicano il nome del responsabile del procedimento.

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Questo è quanto affermato dall’ Ordinanza n. 377/2007 della Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale, da parte della Commissione Tributaria regionale di Veneziarelativamente all’art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, meglio noto come “statuto dei diritti del contribuente”, nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione “devono tassativamente indicare”, fra l’altro, il responsabile del procedimento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione.


La Corte nel ritenere manifestamente infondata la questione ha spiegato che: “Ogni provvedimento amministrativo richiede atti di notificazione e di pubblicità […]. L’obbligo di indicare il responsabile ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia della difesa, che sono altrettanti aspetti del principio di imparzialità della pubblica amministrazione predicato dall’articolo 97 della Costituzione”. Pertanto, proseguono i giudici delle leggi: “l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, (così come asserito dall’Assessore al Bilancio del Comune di Roma, Marco Causi, vedi Il Messaggero del 4 gennaio 2008) ha lo scopo di assicurare la trasparenza della attività amministrativa e la garanzia dei diritti della difesa”.Alla luce di quanto affermato, numerose saranno le cartelle esattoriali che verranno dichiarate nulle“.

Avv. J D P

2 thoughts on “Cartelle esattoriali: illegittime se non indicano il nome del responsabile del procedimento.

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