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Società di comodo-Scioglimento agevolato: proroga

Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice può essere eseguito, dalle
società considerate non operative o di comodo, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta.

La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro 30 giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2007.

Le aliquote delle imposte sostitutive (art. 1, comma 112, legge n. 296/2006), sono fissate nella misura rispettivamente del 10% e del 5%.

One thought on “Società di comodo-Scioglimento agevolato: proroga

  1. dove posso trovare dei documenti che mi confermino che sugli interessi di usura non si paga l’IRAP grazie anticipatamente
    mozzini

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