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ICI: Casi particolari di esenzione

Come oramai ben sappiamo, con il decreto legge n. 93 del 29 maggio 2008, è stata eliminato l’ICI sull’abitazione principale.

Ma esistono alcuni casi in cui tale esenzione è stata estesa:

  1. abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini (fino al secondo grado) che vi risiedono;
  2. abitazioni di residenza di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e abitazioni Ater regolarmente assegnate;
  3. abitazioni di proprietà di disabili e anziani ricoverati o residenti in case di cura o riposo, purché non date in affitto;
  4. abitazione tenuta a disposizione da un cittadino italiano residente all’estero, purché non affittata;
  5. abitazione di proprietà di coniugi separati, anche per il coniuge non assegnatario che non possiede un’abitazione principale nel territorio comunale;
  6. unità immobiliare acquistata per essere destinata ad abitazione principale dal proprietario, anche se il proprietario non vi risiede anagraficamente, per un periodo massimo di 12 mesi.

Mentre in tutti gli altri casi e per i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale ma di categorie catastali A1, A8, A9 resta in vigore l’ICI ocn le aliquote emanate dai comuni di appartenenza.

Fonte Studio Personale

10 thoughts on “ICI: Casi particolari di esenzione

  1. ciao come mi hai lasciato scritto su OKnotizie ti chiedo qui. Il comune dove ho tre appartamenti è ROMA, in uno c’e’ mia madre ad uso gratuito,nell’altro mia moglie con i miei figli ( io ho la residenza altrove ) e nell’ultimo appartamento c’è mia sorella con suo marito residente mentre mia sorella come me, residente altrove. Il commercialista ha contrassegnato questi appartamenti ai fini ICI con il numero di utilizzo 9. Quindi ho pagato,
    Dimenticavo gli appartamenti sono in egual parti di possesso tra me e mia sorella.
    Ti ringrazio già per le informazioni che mi hai fornito rispondendomi su OK notizie.

  2. basta andare sul sito del comune di roma e leggerai che c’è l’esenzione per gli immobili daati in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado
    di sicuro quello di tua madre non devi pagare l’ici, quello di tua moglie e di tua sorella lo devi pagare lo devi pagare,

  3. Per quanto riguarda le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini, ho letto che l’esenzione è facoltativa a seconda di ciò che ha deciso il comune in cui vi è l’immobile; è ancora così?
    Grazie!

  4. Pingback: Esezioni ICI: Piccola precisazione…. » FiscaleWeb
  5. D.L. 93 29-05-2008, Siete sicuri?
    Risiedo in appartamento (di fatto mio) ma intestato al
    genitore, in pratica ne faccio uso gratuito, (quindi non
    dovrei pagare l’imposta). L’anno scorso mi sono stati reca-
    pitati i bollettini per il pagamento unitamente alle istruzioni, da Equitalia.
    Nelle istruzioni che ho sottomano, non è previsto per
    i parenti entro il 2° grado che ne facciano uso gratuito,
    l’esenzione, non mi risulta nemmeno da altra documentazione in mio possesso. In Attesa, Distinti saluti.

  6. D.l. 29-05-2008, Casi Particolari di esenzione I.C.I.,
    Faccio seguito a quanto sopra riportato, e vengo a chiderVi,
    siete siete sicuri?
    Risiedo in appartamento intestato ai mie genitori, quindi
    ne faccio uso gratuito (anche se di fatto è mio).
    L’anno precedente, Equitalia mi ha inviato bollettini per
    il pagamento e relative istruzioni. Ma nelle istruzioni non
    previsto che il beneficiario fosse esentato dall’imposta,
    per altro non mi è nemmeno parso di aver letto su quotidiani finanziari una cosa del genere.
    In attesa Cordiali Saluti.

  7. Precisazione per stefano
    noi riportiamo le leggi cosi come sono ma non abbiamo il potere di decidere cosa fare e non.
    L’esenzione esiste e per esempio il Comune di ROma l’ha estesa ai casi che tu hai letto
    successivamente il ministero delle politiche fiscali ha limitato l’esenzione.
    Adesso bisogna aspettare e vedere se emaneranno una legge oppure no
    Anche se noi siamo sicuri dell’esenzione non vuol dire che è fruibile

  8. Ciao

    ho saputo che è possibile avvelersi dell’esenzione ICI su una casa acquistata anche se non ci si porta la residenza, nel caso in cui l’immobile sia sito nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività lavorativa.
    Vi risulta che sia effettivamente così?
    Quali sono le modalità per avvalersi di tale clausola?
    La volontà deve essere dichiarata già nell’atto di compravendita o può essere esercitata successivamente?
    E in caso vale anche per i benefici prima casa (imposta al 3% e i 168 euro fissi), o solo per l’esenzione ICI?

    Grazie mille per l’aiuto

    Luca

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