Tassa sui rifiuti e rimborso dell’IVA

Tempo fa . 10.11.2008, ci eravamo posti il problema della Tassa sui rifiuti e dell’applicazione dell’IVA che alla luce della sentenza della Corte di Cassazione aveva dichiarato illeggittima in quanto

Ristrutturazioni edilizie IVA al 10%

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Ne avevamo parlato un mese fa, leggi qui, circa le ristrutturazioni del centro storico, adesso l’Agenzia delle Entrate ha unificato l’aliquota IVA agevolata al 10% per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per le ristrutturazioni edilizie.

Si intende solo quegli interventi pero diretti al recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa ed effettuati fino al 31.12.2010.

La particolarità è che tale agevolazione IVA è automatica e non richiede di nessuna domanda specifica ed è diretta sia alle prestazioni di lavoro sia alla fornitura di materiali e di beni, nel caso in cui quest’ultimi non rappresentino una parte significativa del valore totale.

Tale aliquota agevolata puo essere usata per alcune categorie di beni tipo e solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il loro valore.

I beni sono:

  1. infissi interni ed esterni;
  2. ascensori e montacarichi;
  3. video citofoni;
  4. impianti di sicurezza;
  5. apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  6. sanitari e rubinetteria da bagni;
  7. caldaie.

Mentre non è possibili applicare l’aliquota agevolata al 10% sui seguenti beni:

Verranno rivisti tutti gli studi di settore

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Studi di Settore

Congiuntamente il direttore dell’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia hanno chiarito, a chi poneva la questione del dover necessariamente rivedere gli Studi di Settore, che questi entro fine marzo verranno rivisti eseguendo la revisione di oltre 200 Studi di Settore.

La revisione infatti terrà conto dell’effetto della congiuntura economica su ogni singola attività produttiva, secondo quanto stabilito dal Decreto Anticrisi.

L’obiettivo della revisione consiste,  principalmente, nell’adeguare i ricavi alla realtà dei fatti e cioè alla situazione di crisi che ha portato alla contrazione dei ricavi e dei compensi.

Società non operative: Istanza di interpello

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Le società di Comodo, società non operative,  sono quelle società che hanno dei ricavi inferiori ad una percentuale  di ricavi presunti calcolati sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Queste società  devono, in caso i ricavi siano inferiori, presentare una istanza di interpello, entro il 18.03.2009, qualora le imposte da Unico 2009 vengano corrisposte a giugno, per chiarrire le motivazioni che hanno portato ad avere ricavi inferiori ai presunti, questo solo se non si intende adeguarsi.

L’istanza potrebbe anche non essere accettata e in questo caso il contribuente dovrebbe decidere se adeguarsi in Unico 2009 ai valori di redditività richiesti per le società non operative o  no, egli dovrebbe valutare con molta attenzione l’aspetto relativo alla prova contraria.

Tassa vidimazione libri sociali 2009

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Scadrà lunedi 16.03.2009 il termine ultimo per il versamento della Tassa Vidimazione libri sociali delle società di capitali.

La tassa si paga annualmente e evita vidimare di volta i volta i registri e vale per un anno solare, in pratica elimina quelle che erano le bollature iniziali apposte sui registri ufficiali ed obbligatori.

Gli importi della tassa di vidimazione libri sociali sono:
– € 309,87 per la generalità delle società;
– € 516,46 per le società con capitale che al 1/1/2009 era superiore a € 516.456,90.
Il versamento è dovuto anche dalle società di capitali in liquidazione e si paga con F24 arrecando il codice tributo 7085 nella sezione Erario con  anno 2009.

Deducibilità spese telefoniche e trasmissione dati

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Torniamo a parlare della deducibilità delle spese telefoniche e trasmissione dati, TLC, per comunicare che l’Associazione italiana dottori commercialisti  con la norma di comportamento n. 175 ha stabilito che le spese integralmente inerenti a beni e servizi di trasmissione che, per natura o destinazione, non possono essere oggetto, neppure potenzialmente, di un utilizzo promiscuo, sono deducibili al 100%.

La limitazione della deducibilità all’80%, qui l’introduzione delle nuova deducibilità,  introdotta dalla Finanziaria 2007, opera solamente con riferimento a quelle spese di telefonia e utilizzo di apparecchiature per comunicazione elettronica di dati, per le quali sia ipotizzabile, anche potenzialmente, un uso personale o extra-aziendale.

Mutui prima casa, ecco come recuperare la parte eccedente il 4% degli interessi

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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 59/E ha chiarito la procedura da adottare in caso di riconoscimento, da parte degli istituti finanziari, dello sconto sui mutui alla clientela per le parte eccedente il 4% di interessi a tasso variabile.

Tale sconto infatti potrà essere recuperato dall’istituto finanziario con F24 utilizzando il neo istituito codice tributo  6811 per le compensazioni, denominato: “credito d’imposta, per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello Stato – art. 2, comma 3, Dl 185/2008“.

Ricordiamo che a tale sconto viene riconosciuto a tutti icoloro che hanno sottoscritto entro il 31.10.2008 un mutuo a tasso variabile per l’acquisto di un immobile adibito a prima casa e sono presenti nell’anagrafe tributaria.