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Fatture con il registratore di cassa

Ancora pochi mesi e gli esercenti potranno produrre delle vere e proprie fatture attraverso i registratori di cassa. Una novità, presente nello schema di decreto messo a punto dal ministero dell’economia e delle finanze, che con decorrenza 1 gennaio 2013 fornirà un’ulteriore possibilità a tutti i negozianti e professionisti. Rimarrà comunque obbligatoria l’indicazione del numero di partita IVA / codice fiscale del destinatario, in aggiunta alla possibilità di emettere una fattura semplificata per gli importi di minore entità.

Procediamo tuttavia con maggior ordine. La novità principale è infatti rappresentata dal fatto che, potenzialmente, dall’anno prossimo le fatture potranno essere emesse con il registratore di cassa. Tali documenti, prodotti per vie più immediate, dovranno riportare in ogni caso il numero
identificativo fiscale del destinatario, e cioè la partita Iva se si tratta di un soggetto passivo nazionale o comunitario, il codice fiscale se invece si tratta di un privato (residente o domiciliato in Italia).

Ad ogni modo, precisa ancora lo schema di provvedimento, il ricorso alla fatturazione elettronica sarà subordinato all’accettazione da parte del destinatario, mentre l’autenticità e l’integrità del suo contenuto potranno essere attraverso la firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o sistemi Edi di trasmissione o altre tecnologie idonee, ma anche, genericamente, mediante
sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e l’operazione quale essa si riferisce.

La fattura dovrà contenere il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”, il numero di partita Iva del cessionario/committente (ovvero il numero identificativo Iva, se il destinatario è un soggetto passivo stabilito in altro stato membro dell’Ue); se il cessionario/committente è un soggetto residente o domiciliato in Italia che non agisce nell’esercizio dell’attività, sulla fattura dovrà essere riportato il suo numero di codice fiscale.

Infine, sarà introdotta la fattura semplificata, che conterrà univocamente: data di emissione; numero progressivo che la identifichi in modo univoco; dati identificativi (ditta, denominazione o sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente/prestatore e dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché l’ubicazione della stabile organizzazione); numero di partita Iva del cedente o prestatore; dati identificativi del cessionario/ committente (se il destinatario è
stabilito nel territorio dello stato, però, invece dei dati identificativi si potrà indicare solo il numero di codice fiscale o di partita Iva; se è un soggetto passivo comunitario, si potrà indicare il solo numero identificativo Iva); descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, oppure i dati che permettono di calcolarla; in caso di note di variazione, il riferimento alla fattura originaria e le indicazioni che vengono modificate. La fattura semplifi cata potrà essere emessa se l’importo complessivo non supera 100 euro.

In tema, vedi anche l’obbligo di fatturazione extra Ue 2013.

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