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Sospensione riscossione Equitalia

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equitaliaCon la legge di stabilità 2013 sono state apportate alcune importanti novità sul fronte della sospensione o dell’annullamento delle attività di riscossione. Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza su tale tema, andando a riepilogare in quali casi il debitore può ottenere la sospensione delle attività della società di riscossione, con decorrenza immediata, e con riguardo a qualsiasi iniziativa finalizzata all’incasso delle somme iscritte a ruolo o affidate.

In proposito, segnaliamo come la sospensione ha luogo se il debitore presenta una dichiarazione con la quale documenta che l’atto emesso dall’ente creditore è interessato da:

  • prescrizione o decadenza del credito (intervenuta prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo)
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore
  • sospensione amministrativa o giudiziale
  • sentenza di annullamento, totale o parziale, emessa in un giudizio al quale l’agente di riscossione non ha preso parte
  • pagamento in favore dell’ente creditore, effettuato prima della formazione del ruolo
  • qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito

Si noti come la dichiarazione vada presentata entro 90 giorni dalla notifica, da parte dell’agente, del primo atto di riscossione utile, o di un atto di procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dallo stesso agente. La dichiarazione deve essere accompagnata dalla documentazione che ne giustifichi la richiesta o da un documento di riconoscimento.

Si sottolinea altresì, come anticipato ulteriormente da comunicazione delle Entrate, che il modello di dichiarazione è disponibile presso gli sportelli di Equitalia e sul suo sito internet (gruppoequitalia.it). Può essere presentato agli stessi sportelli o inviato via fax o via email (gli indirizzi sono riportati sul modello), oppure tramite raccomandata a/r (vedi anche rateizzazione somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità).

Infine, un’ultima evidenza: se il contribuente produce della documentazione falsa, finalizzata a ottenere la sospensione delle attività di riscossione, è soggetto a responsabilità penali e al pagamento di una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

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