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Responsabilità solidale negli appalti estesa a tutti i settori

Con la circolare n. 2/2013, l’Agenzia delle Entrate ritorna nuovamente sull’ambito di applicazione della più volte rivista novella normativa sulla responsabilità sociale negli appalti.

L’ultima formulazione della legge infatti, contenuta nel “Decreto Crescita 2012” – che escludeva dalla triade solidale il committente, lasciando la corresponsione dell’omesso versamento delle trattenute fiscali da lavoro subordinato e dell’Iva sul contratto di appalto o subappalto, al solo appaltatore e subappaltatore nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, attribuendo al committente solo compiti di supervisione sul corretto adempimento degli obblighi tributari, pena pesanti sanzioni pecuniarie (da 5mila ad 200mila euro) – ha lasciato aperti molti interrogativi tra gli addetti ai lavori sui reali margini di intervento della norma.

Già lo scorso ottobre, l’Amministrazione Finanziaria era intervenuta in materia, affermando la possibilità per gli interessati di poter autocertificare od asseverare attraverso un CAF od un professionista abilitato, il corretto assolvimento dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA connessi al contratto di appalto, al fine di snellire le procedure di pagamento in un momento congiunturale come quello odierno.

Ora con la pronuncia in commento, l’Agenzia delle Entrate, riprendendo quanto già asserito in tema da altri enti impositori come Inps ed Inail, ha esteso oltre al settore edile per cui inizialmente era stato ideato, il meccanismo sanzionatorio a tutti i settori economici in cui trovi ragione un contratto di appalto o subappalto, giustificando la scelta con la volontà del legislatore di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto, a prescindere dal settore economico di applicazione.

La stessa circolare però, circoscrive l’ampliamento ai soli contratti di appalto e subappalto stipulati dopo lo scorso 12/8, data di entrata in vigore delle nuove regole, escludendo esplicitamente dalla sfera del disposto le altre tipologie contrattuali, quali gli accordi di fornitura e subfornitura di beni, le prestazioni d’opera e quelle rese nell’ambito dei rapporti consortili ed i contratti di trasporto.

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