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Distanza autovelox – segnale limite di velocità

Con le tre risoluzioni approvate dalla commissione trasporti della camera nella seduta del 13 settembre 2012, sulla base della circolare del 12 agosto 2010, sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alla distanza dei dispositivi di controllo, rispetto al segnale che impone il limite di velocità. Cerchiamo allora di verificare quali siano i chiarimenti predisposti dalla commissione trasporti della camera, e quali le indicazioni sul presegnalamento e delle visibilità delle postazioni.

“Sono di grande rilievo e impatto le disposizioni introdotte dal legislatore negli ultimi anni per regolamentare l’uso dei dispositivi che controllano la velocità dei veicoli” – affermava pochi giorni fa il quotidiano Italia Oggi – “Ma in questi giorni le interpretazioni ministeriali su alcuni specifici aspetti dell’impiego degli autovelox, in particolare quelle sulla distanza dal segnale di velocità, sono state oggetto di critiche dagli organi parlamentari” (vedi anche il nostro speciale sugli autovelox nei Comuni).

Per quanto concerne la distanza del rilevatore dal segnale del limite di velocità “l’ultima modifica introdotta dall’art. 25 della legge 120/2010 prevede che con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere definite le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del codice della strada, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati a una istanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità” – aggiunge il quotidiano.

Con la circolare prot. n. 300/A/11310/10/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010, il ministero dell’interno, ha però affermato che al di fuori dei centri abitati solamente gli autovelox fissi devono essere posizionati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limiti di velocità.

L’obbligo di rispettare la distanza minima non riguarda infine i casi in cui l’accertamento dell’illecito è effettuato dalla polizia stradale. “Di fronte a questa discrasia fra il dettato normativo e l’interpretazione del ministero dell’interno, la commissione trasporti della camera ha approvato le tre risoluzioni” – conclude il quotidiano.

Qui il focus Contestazione autovelox: quando è possibile?

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