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Le tabelle Aci del 2012 per l’imponibile del fringe benefit

Anche il 2012, come successo anche negli anni passati, potrà contare sui costi chilometrici di esercizio relativi a automobili, ciclomotori e motocicli: si tratta, infatti, delle tabelle che vengono puntualmente rese pubbliche dall’Aci (Automobile Club d’Italia), un dato fondamentale dal punto di vista tributario, dato che consentono di ottenere l’imponibile fiscale e quello previdenziale del fringe benefit per le vetture aziendali. Come è noto, vi sono dei veicoli che sono solitamente offerti ai lavoratori o ai collaboratori di un’azienda in maniera continuativa per delle esigenze private e lavorative (il cosiddetto uso promiscuo). Il testo normativo di riferimento in tal caso è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Dpr 917 del 1986), più precisamente il suo articolo 51, il quale parla chiaramente di regole forfetarie per determinare il valore in denaro del reddito di lavoro dipendente.

A quanto ammonta questo fringe benefit, vale a dire la retribuzione in natura? La quota totale non va oltre il 30% dell’ammontare corrispondente, ovvero un tratto di strada di quindicimila chilometri, i quali possono essere desunti proprio dalle tabelle messe a disposizione dall’Aci. Queste ultime sono note ormai da quattro giorni, dato che devono essere pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno, in modo da sfruttarle per i 365 giorni successivi. Che cosa succede, invece, se nella tabella non è presente un modello perché troppo recente?

In questo caso, occorre far riferimento al reddito della vettura che presenta le caratteristiche più simili. Una precisazione importante riguarda delle casistiche che si possono verificare; ad esempio, può accadere che il lavoratore si impegni a versare al datore alcune somme in denaro per l’utilizzo personale del mezzo, di conseguenza tali importi dovranno essere sottratti dall’imponibile del fringe benefit. Un’ultima precisazione è quella della valorizzazione di questo stesso emolumento a titolo di debito, con il calcolo che deve essere effettuato al lordo dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

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