You are here
Home > Iva > La Corte di Giustizia Europea interviene sull’esenzione dell’Iva

La Corte di Giustizia Europea interviene sull’esenzione dell’Iva

I giudici comunitari non hanno lasciato spazio a dubbi: i venditori possono anche vedersi negato il beneficio dell’esenzione dell’Imposta sul Valore Aggiunto quando si verifica una cessione intracomunitaria di prodotti che sono destinati a un altro stato membro. D’altronde, esiste un testo ben preciso per capire quando le esenzioni possono concretizzarsi, vale a dire la Direttiva 112 del 2006 (“Sistema comune d’Imposta sul Valore Aggiunto”). In pratica, il primo paragrafo dell’articolo 138 disciplina tutto questo ed è per questo motivo che la Corte di Giustizia Europea ha dovuto affrontare un caso molto controverso in merito a tale cessione di beni.

Il ricorso è stato presentato da una società che ha sede in Ungheria e che aveva concluso una compravendita con un’altra compagnia, quest’ultima stabilita nel nostro paese. Di conseguenza, sono state emesse due fatture in esenzione Iva, la prima saldata in maniera regolare, mentre la seconda ancora da pagare. Gli accertamenti hanno dunque riguardato la mancanza del numero di identificazione ai fini Iva, essenziale per questa registrazione, dunque si è arrivati fino a questo grado di giudizio.

È noto come la contabilità regolare non sia una prova contro le fatture false, in questo caso bisognava capire se uno stato membro avesse davvero la possibilità di negare l’esenzione fiscale a cui si sta facendo riferimento in caso di assenza del diritto di disporre del bene. Prendendo spunto dalla direttiva menzionata in precedenza, la Corte ha chiarito come le disposizioni comunitarie in materia di esenzioni vanno interpretate nel senso anche di una negazione del beneficio: la mancata esenzione, comunque, deve essere giustificata in maniera precisa, in particolare da un comportamento del venditore che sarebbe volto a evadere l’imposta. In aggiunta, i giudici europei hanno voluto sottolineare come l’esenzione di una cessione intracomunitaria non può essere negata nel caso il paese di provenienza adotti misure che incidono sui requisiti per ottenere l’agevolazione stessa.

Lascia un commento

Top