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Il caso delle imposte versate in eccedenza

Spesso i contribuenti possono commettere degli errori relativi al versamento delle loro imposte: un caso particolare è senza dubbio quello del pagamento in eccedenza delle tasse, una situazione che comunque può essere sanata attraverso l’apposita presentazione della domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate. Ma che cosa succede quanto l’ufficio dell’amministrazione finanziaria non provvede a rilasciare alcun tipo di riscontro? Anzitutto, bisogna capire come intendere in questo caso il silenzio, oltre ai termini entro cui presentare un ricorso se lo si ritiene opportuno.

Entrando maggiormente nel dettaglio, bisogna subito precisare che la possibilità di richiesta di un rimborso di imposte che sono state versate in maniera eccedente deve riguardare l’ufficio del Fisco che è competente dal punto di vista territoriale; questo vuol dire che, ad esempio, un determinato domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi è determinante da questo punto di vista, come anche il luogo in cui si registrano gli atti. L’istanza in questione va compilata in carta semplice, specificando quali sono i motivi per cui si pretende il rimborso tributario.

A tale documento, poi, vanno allegate tutte le distinte dei pagamenti che sono stati eseguiti e le certificazioni delle ritenute. Nell’ipotesi di una domanda respinta, il contribuente ha la possibilità di rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del rigetto. Un caso a parte, invece, è rappresentato proprio dall’ufficio delle Entrate che non provvede a rispondere. Se accade tutto questo, allora significa che la domanda di rimborso è stata respinta: in effetti, il silenzio non è altro che un “silenzio-rifiuto”. Il contribuente, comunque, può rivolgersi ancora una volta alla Ctp, ma non devono essere trascorsi più di novanta giorni dalla presentazione della domanda di rimborso. Sul ricorso, infine, grava anche il consueto termine di prescrizione, vale a dire quello che ordinariamente dura dieci anni.

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