You are here
Home > Guardia di Finanza > Sanzioni fatture inesistenti

Sanzioni fatture inesistenti

Per la contabilizzazione di fatture inesistenti il nostro ordinamento prevede una particolare disciplina specifica, che mira a punire chi utilizza fatture relative a beni o servizi non effettivamente scambiati, ovvero oggettivamente inesistenti. Cerchiamo allora di comprendere quale sia la principale caratteristica e la natura di questa specifica disciplina, e quali sono le sanzioni che vengono ricollegate a coloro che utilizzano le fatture inesistenti.

In sintesi, l’ordinamento prevede da un lato l’applicazione di una sanzione specifica per tale comportamento e dall’altro, per evitare storture e doppie imposizioni, la non concorrenza alla formazione del reddito oggetto di rettifica dei componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi.

In questo modo, l’ordinamento cerca di tenere conto dell’inesistenza dei ricavi o dei compensi dichiarati dal contribuente; contemporaneamente, però, l’ordinamento punisce anche l’antigiuridicità della fattispecie in esame, sotto il profilo sanzionatorio, “multando” chi utilizza fattura inesistenti con una sanzione amministrativa che va dal 25 al 50% dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi (vedi anche annotazione fatture false non è reato).

La sanzione verrà irrogata mediante atto di contestazione, ed è riducibile di un terzo solo ai sensi dell’art. 16 co. 3 del d.lgs. 472/1997.

In argomento, il legislatore ricorda che l’indeducibilità dei componenti negativi in argomento, relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati (in seguito alla produzione e alla contabilizzazione di fatture inesistenti), discende direttamente e in maniera inevitabile dall’ordinaria applicazione delle regole di determinazione del reddito imponibile di cui al Testo unico delle imposte sui redditi, indipendentemente da qualsiasi connessione degli stessi con fattispecie delittuose.

Torneremo sull’argomento anche nel corso delle prossime settimane.

Vedi intanto Evasione fiscale, occhio alle quietanze sulle fatture false.

Lascia un commento

Top