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Le istruzioni del Fisco sulla tassazione dei fondi immobiliari

La tipica tassazione che viene applicata agli investitori di tipo istituzionale prevede un l’aliquota pari al 20%: negli altri casi, quando gli stessi investitori possono beneficiare di partecipazioni superiori al 5%, si sfrutta una imposizione fiscale per trasparenza, aggiungendo anche una apposita imposta sostitutiva. Che cosa succede nel caso in cui i fondi sono stati liquidati entro la data dello scorso 31 dicembre? In questa ipotesi, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una aliquota del 7% per quel che concerne la stessa imposta sostitutiva, una percentuale che si riferisce ovviamente al valore netto del prodotto finanziario. Il pagamento di questa tassa, previsto proprio per la giornata di oggi, può comunque essere prorogato fino al 31 marzo prossimo giustificando il tutto con dei dubbi relativi all’interpretazione (non si rischia alcun tipo di multa o sanzione pecuniaria).

Giusto ieri, poi, l’amministrazione finanziaria ha fatto conoscere il proprio parere sui fondi immobiliari. Nell’ipotesi di specie, gli investitori istituzionali (Stati ed enti pubblici ad esempio) possono avere diritto al regime agevolato per quel che riguarda la tassazione dei redditi da partecipazione: questo vuol dire che l’aliquota rimane fissata al 20%. Se i soggetti non sono invece investitori istituzionali, allora si imputano i redditi che sono stati conseguiti dal fondo, con il partecipante che ha l’obbligo di dichiarare questa voce.

L’imposta sostitutiva di questa seconda ipotesi prevede che la tassa sostitutiva ammonti a cinque punti percentuali del valore delle quote in possesso alla fine del 2010. La liquidazione dello scorso 31 dicembre è la terza ipotesi da contemplare e prevista dalle Entrate. In un simile scenario, l’aliquota della sostitutiva sale al 7%, con il 40% del tributo in questione che deve essere necessariamente pagato dalla società di gestione del risparmio (sgr) entro il prossimo 31 marzo, mentre il resto può essere saldato in due rate di ammontare identico, con le scadenze fissate sempre alla data del 31 marzo, ma del 2013 e del 2014.

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