You are here
Home > Imu > Imu terreni agricoli e fabbricati rurali

Imu terreni agricoli e fabbricati rurali

imu-casa-soldi-258-0204121713447421Come noto, il decreto del governo Letta in materia di Imu è andato a impattare anche sull’applicazione dell’imposta municipale unica sui terreni agricoli e sui fabbricati. Vediamo allora quali sono i cambiamenti che i contribuenti italiani andranno a subire in tema, e cosa cambia per le cooperative edilizie e per le abitazioni da essere in corso di possesso.

Per quanto concerne i terreni agricoli, ai fini dell’imposta municipale sugli immobili, vengono considerati agricoli i terreni destinati all’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, anche se non coltivati, e quindi anche se il terreno viene volontariamente lasciato a riposo. Inoltre, il ministero dell’Economia ha già chiarito che non sono considerati edificabili (anche se classificati come tali sulla base del piano regolatore del Comune), i terreni posseduti e condotti da un imprenditore agricolo professionale o da un coltivatore diretto iscritti alla previdenza agricola (vedi anche la tassazione degli immobili negli altri Paesi europei).

Per quanto attiene invece gli immobili rurali, ovvero quei fabbricati che sono usati come abitazioni dall’affittuario del terreno a cui l’immobile è asservito, questi sono considerati effettivamente rurali solamente se sono necessari ai fini dello svolgimento dell’attività agricola non è – anche in questo caso – importante che sia definito tale dal Catasto, quanto risulta essere indispensabile la natura e la destinazione dell’immobile.

Infine, per quanto attiene le cooperative edilizie, è stato previsto che anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, beneficiano della sospensione del versamento della prima rata dell’Imu. In merito, sono gli organismi cooperativi che mantengono la proprietà giuridica del bene, mentre gli immobili risultano essere assegnati ai soci persone fisiche. Vengono realizzate in altri termini le stesse condizioni previste per le cooperative a proprietà divisa (nel quale caso però l’abitazione è appartenuta giuridicamente al socio che potrà usufruire della detrazione per abitazione principale di 200 euro).

One thought on “Imu terreni agricoli e fabbricati rurali

Lascia un commento

Top