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Istruzioni Inps per piani di ammortamento

Il messaggio numero 15914 dell’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha avuto come oggetto il pagamento degli oneri per determinati piani di ammortamento: nello specifico, l’ente previdenziale si è riferito a quelli derivati da provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione, quando è impossibile per il datore di lavoro trattenere le retribuzioni. In pratica, le istruzioni a cui si sta facendo riferimento sono state rivolte ai soggetti iscritti alle gestioni ex Inpdap (le verifiche dell’Inps sulle pensioni della ex gestione Inpdap sono state ultimate proprio di recente). L’obiettivo del messaggio è stato quello di rendere unici gli adempimenti, senza dimenticare la ricongiunzione ai fini pensionistici.

Le casistiche prese in esame dall’istituto sono sostanzialmente quattro. La prima di esse è la cessazione o la sospensione dal servizio (come ad esempio l’aspettativa non retribuita o la sospensione cautelare): ebbene, il versamento rateale è possibile con l’autonoma prosecuzione (modello F24) e quando mancano fino a tre rate scadute. Una volta comunicato il pagamento delle rate scadute e non pagate, la sede provvederà a comunicare l’importo esatto degli interessi legali che sono maturati (come rateizzare l’Inps). La seconda casistica è quella dell’incapienza, anche temporanea delle retribuzioni, come quando si ha a che fare con gli assegni alimentari e il part-time; in questo caso, il soggetto coinvolto può interrompere i versamenti a seguito di una dichiarazione formale.

L’unica soluzione è possibile nell’ipotesi di un mancato pagamento di alcune o tutte le rate. Il terzo scenario è quello della mobilità delle amministrazioni pubbliche, che siano iscritte o meno alle gestioni ex Inpdap, mentre il quarto prevede che vi sia la cessazione dal servizio senza alcun diritto alla pensione prima della richiesta o dell’adozione dei provvedimenti di definizione degli oneri di riscatto o di ricongiunzione ai fini pensionistici. Tramite l’F24, l’scritto provvede a indicare come periodo di riferimento il mese iniziale e quello finale dell’intero periodo.

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