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Interessi di mora cartelle di pagamento 2013

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equitaliaIl provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera, datato 4 marzo 2013, ha portato in aumento la misura degli interessi di mora dovuti dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento. La nuova misura è entrata in vigore lo scorso 1 maggio 2013: vediamo allora quali sono le nuove entità, e a cosa vanno incontro i contribuenti che pagano in ritardo le cartelle esattoriali.

L’aumento del 2013 prevede un balzo dal 4,5504 per cento al 5,2233 per cento. Una nuova misura che costituisce una rapida inversione di tendenza rispetto agli scorsi anni, visto e considerato che dal 2009 al 2012 il taglio agli interessi di mora era stato pari al 2,2854 per cento, con passaggio dalla vecchia misura del 6,8358 per cento alla più recente misura del 4,5504 per cento, in applicazione dal 1 ottobre 2012 (vedi anche le nuove dichiarazioni Equitalia sull’adeguamento dei tassi di mora, di cui abbiamo parlato non troppe settimane fa).

Ricordiamo altresì che il provvedimento a firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate era previsto dall’art. 30 del dpr 29 settembre 1973, n. 602, che stabilisce che sulle somme iscritte a ruolo si applicano gli interessi di mora al tasso determinato ogni anno con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Gli interessi si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino alla data di pagamento, e decorsi inutilmente i 60 giornidi tempo dalla notifica della cartella.

Sempre in ambito di interessi, dal 1 gennaio 2012 è cambiata la misura degli interessi legali, passati dall’1,5 per cento applicabile dal 1 gennaio 2011, al nuovo 2,5 per cento applicabile appunto dal 1 gennaio 2012. Nel 2010 la misura degli interessi era invece pari all’1 per cento, mentre per il 2009 gli interessi legali erano dovuti nella misura del 3 per cento annuo.

La misura è invece del 3,5 per cento per gli interessi su somme versate nei termini, in caso di rinuncia dell’impugnazione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale.

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