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Credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate

Saranno tenuti alla presentazione della comunicazione per il credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate tutti i datori di lavoro che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza, anche parziale.

Si partirà il 01.02.2010 con la presentazione della comunicazione annuale “rendicontativa” che darà anche la possibilità di usufruire dell’eventuale credito non ancora utilizzato.

Ma che cos’è questo credito d’imposta?

Infatti con la Finanziaria 2008, furono messe a disposizione alcune misure per incentivare l’occupazione in alcune aree svantaggiate, con problematiche di occupazione lavorativa in pianta stabile.

Nella fattispecie fu introdotto un credito d’imposta, da utilizzare solo ed esclusivamente in compensazione, per chi ha assunto, nel 2008, nuovi dipendenti a tempo indeterminato, anche in part-time, incrementando così la base occupazionale (articolo 2, commi da 539 a 547, legge 244/2007).

Il credito ammonta ad un massimo di € 333 mensili per ciascun nuovo lavoratore – aumentato a €416 per ogni lavoratrice rientrante nella definizione di “lavoratore svantaggiato”, contenuta nel regolamento Ce 2204/2002,–ed è destinato a imprese e professionisti che hanno contribuito, con le assunzioni, alla diminuzione della disoccupazione in alcune aree particolarmente depresse del Sud del Paese, situate in:

  1. Abruzzo,
  2. Basilicata,
  3. Calabria,
  4. Campania,
  5. Molise,
  6. Puglia,
  7. Sicilia
  8. Sardegna.

Questa egevolazione risulta valida per 3 anni, 2008, 2009 e 2010, ma a condizione che i beneficiari dopo aver presentato l’istanza iniziale di attribuzione abbiano ottenuto il benestare, anche parziale, presentino all’Agenzia delle Entrate una comunicazione a testimonianza del mantenimento del livello occupazionale, pena la decadenza del beneficio.

La comunicazione deve evidenziare che il livello di occupazione sia maggiore a quello rilevato nel 2007 e deve, come detto, essere inviata via web dal 01.02.2010 al 31.03.2010.

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