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Le opere digitali dell’ingegno e la base imponibile Irap

Non rappresentano certo una rarità quelle aziende che sono solite vendere opere digitali dell’ingegno: queste ultime sono letteralmente inflazionate a causa della continua rivoluzione tecnologica. Ebbene, queste stesse imprese beneficiano anche di un apposito credito d’imposta, ma come bisogna considerarlo partendo da un punto di vista fiscale? Nel dettaglio, bisogna capire se tale credito concorre o meno alla formazione della base imponibile dell’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). In aggiunta, non meno importante è l’eventuale eccedenza con cui si può avere a che fare: si può utilizzare quest’ultima in compensazione?

Le imprese che provvedono allo sviluppo di piattaforme telematiche per distribuire, vendere o rendere possibile il noleggio di opere digitali dell’ingegno hanno l’opportunità di sfruttare un credito d’imposta: esso ammonta al 25% dei costi che sono stati sostenuti, andando comunque a rispettare i limiti che sono stati fissati dall’articolo 11-bis della Legge 221 del 2012 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”). Questa specifica agevolazione tributaria viene applicata fino a quando non sono esaurite le risorse che si hanno a disposizione ed è valida per il 2013, il 2014 e il 2015, a patto che non si superi il limite di spesa previsto (cinque milioni di euro l’anno).

Il beneficio in questione, comunque, non concorre in nessun caso alla formazione del reddito e nemmeno della base imponibile ai fini Irap. Nel caso in cui si dovesse presentare una eccedenza, allora questa potrà essere sfruttata in compensazione, come stabilito dal Decreto legislativo 241 del 1997 (“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”). L’utilizzo può avvenire a decorrere dal mese che segue immediatamente il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (il periodo d’imposta di riferimento è quello in cui il credito è stato concesso).

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