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Spesometro: le opinioni e le critiche della dottrina

Il cosiddetto “spesometro”, il quale non è altro che una comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, non ha convinto del tutto la dottrina: secondo i pareri e le opinioni più diffuse, infatti, un accertamento tributario di questo tipo non può che basarsi sulle presunzioni semplici, visto che con quelle legali la nostra amministrazione finanziaria non sarebbe in grado di fornire un’adeguata motivazione per quel che concerne gli avvisi di accertamento. Che cosa bisognerebbe fare allora? Anzitutto, un intervento urgente in tal senso è rappresentato dall’instaurazione della fase di contraddittorio, vale a dire l’applicazione del redditometro a ogni realtà che vivono i vari contribuenti.

Come prevede espressamente il Decreto legge 78 del 2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”), quando si vuole determinare in maniera sintetica il reddito di un soggetto si deve invitare quest’ultimo a comparire direttamente di persona, oppure, in alternativa, con dei rappresentanti che siano in grado di fornire tutte le informazioni utili all’accertamento stesso; soltanto dopo avere appurato tutto questo si potrà procedere con l’accertamento per adesione. Tra l’altro, tale attivazione ha valore anche quando si tratta di fare riferimento al regime fiscale in vigore in precedenza.

Un’altra discussione importante che sta coinvolgendo la dottrina in materia di spesometro riguarda anche le difese che vengono garantite al contribuente. Le contestazioni che si possono avanzare nei confronti del Fisco in questo preciso momento storico vengono considerate più ampie che in passato; ad esempio, si possono sostenere altri prove di ricchezza e di reddito, ma le discussioni possono essere anche altre. In particolare, le altre contestazioni riguardano il fatto che il bene indice non è stato nella disponibilità del soggetto, che lo stesso non viene utilizzato (anche per impossibilità soggettiva), che le spese realizzate sono state in realtà insussistenti o inferiori alle attese e che il reddito tassabile è più basso di quanto previsto.

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