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Partite IVA analisi corrispettivi nella presuzione di co.co.co.

In questi giorni stiamo esaminando alcuni aspetti specifici legati alla legge n. 92/2012, in grado di introdurre l’art. 69-bis nel d.lgs. n. 276/2003, al fine di contribuire a smascherare quei fenomeni di collaborazione coordinata o di lavoro subordinato, celati da titolarità di partita IVA. Soffermiamoci quindi sull’elemento relativo all’analisi dei corrispettivi che, secondo il tenore letterale, costituiscono potenziale segnale di co.co.co. Se – in riferimento allo stesso centro di interessi, costituiscono più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi.

Con una lunga nota, l‘Anci ha avuto modo di occuparsi di tale elemento (vedi anche l’integrale approfondimento riportato sulle pagine del quotidiano Italia Oggi in data 4.1.2013). Nella sua comunicazione l‘Associazione ricorda come “devono essere considerati i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (nella legge si fa esplicito riferimento alla «fatturazione»), per cui non devono essere considerate le somme percepite per lavoro subordinato o per quello occasionale o per redditi di altra natura; devono però essere calcolati i corrispettivi comunque «fatturati», indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite” (vedi anche Partite IVA aperte da oltre 10 anni).

“Qui” – prosegue ancora l’Anci – “il problema dell’anno solare esiste e così bisognerà considerare due periodi di 365 giorni che non necessariamente coincidono con l’anno civile, così il collaboratore che alla data del 31/3/2016 intenda far valere la patologia del rapporto, dovrà dimostrare che per ciascuno dei periodi 31/3/2015-30/3/2016 e 31/3/2014-30/3/2015 ha percepito 1’80% del totale dei corrispettivi percepiti in ciascun dei due archi temporali”.

A questo punto la circolare – conclude l’associazione – “fa un volo pindarico poiché ritiene che il criterio dell’anno civile (di cui alla durata «superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi) «attragga» necessariamente anche il criterio reddituale nel caso di uso di entrambe le condizioni, su questo anche se condividiamo l’impostazione semplificatoria riteniamo che sia difficilmente dimostrabile di fronte al giudice”.

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