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La chiusura delle partite Iva inattive col modello F24

La chiusura delle partite Iva che non vengono più utilizzate in quanto inattive dai propri titolari sta beneficiando di una proroga che vale la pena approfondire: chi dovesse dimenticare o omettere in maniera volontaria la presentazione del documento che certifica la cessazione dell’attività sarà costretto a pagare una sanzione pecuniaria, come previsto espressamente dal Dpr 633 del 1972 (il cosiddetto “Decreto Iva”), ma sono rimasti a disposizione soltanto altri quattro mesi per tale operazione. Questa novità deriva da quello che siamo abituati a chiamare Decreto Milleproroghe, il quale ha stabilito appunto una nuova scadenza in questo senso, vale a dire il 2 aprile del 2012. Per il resto, le disposizioni da rispettare sono sempre le medesime.

Il mancato adempimento in questione ha riguardato ben due milioni di contribuenti, quindi si tratta di un fenomeno più diffuso di quanto si possa pensare. La multa in versione mini ammonta a 129 euro, ma doveva essere versata entro lo scorso 4 ottobre, in modo da non rischiare penalità più severe (si arriva fino a 2.065 euro di importo). I termini sono però cambiati, ma non bisogna perdere tempo e guardare il mese di aprile come un periodo lontano; tra l’altro, la chiusura delle partite Iva inattive è piuttosto semplice da realizzare, dato che è sufficiente versare i già citati 129 euro attraverso il consueto modello F24, facendo attenzione a utilizzare l’apposito codice tributo che è stato messo a disposizione dalla nostra amministrazione finanziaria (8110), la cui denominazione è più efficace di qualsiasi altra spiegazione (“sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività”).

Altri elementi utili da indicare nel documento fiscale in questione sono senza dubbio i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto coinvolto, oltre ovviamente al numero di partita Iva inattiva e l’anno in cui la cessazione stessa è avvenuta. Infine, questo adempimento non comporta come conseguenza la compensazione con altri crediti d’imposta eventuali.

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