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Due nuovi codici tributo per pronostici e scommesse

La risoluzione 125/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri si riferisce espressamente alla gestione dei concorsi a pronostici e delle scommesse: sono stati infatti istituiti due appositi codici tributo in tal senso, vale a dire il numero 5271 e il 5272, i quali dovranno essere sfruttati al momento del pagamento delle sanzioni tramite il modello F24 Accise. Volendo essere ancora più precisi, si tratta delle sanzioni amministrative che vengono comminate a coloro che gestiscono questi monopoli e che però non provvedono a presentare la certificazione dell’avvio di attività, oppure lo fanno in ritardo. Le disposizioni specifiche per queste violazioni sono state introdotte dalla recente “Legge di stabilità per il 2011” (la legge 220 del 2010 per la precisione), la quale specifica proprio che le multe in questione vanno da un minimo di 516 a un massimo di duemila euro, il tutto nel nome della regolazione dell’imposta unica che è dovuta ai Monopoli di Stato.

I due codici, inoltre, beneficiano anche di una denominazione ben precisa: anzitutto, il codice 5271 è la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto 504 del 1998, mentre il 5272 fa sempre riferimento allo stesso testo normativo, ma con la precisazione della competenza della Regione Sicilia. Come vanno sfruttati nello specifico? L’inserimento va fatto ovviamente all’interno dell’F24 Accise, nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, facendo attenzione che si tratti della colonna relativa agli importi a debito versati.

Un’altra indicazione utile sarà quella della lettera M nel campo “ente”, in modo da far comprendere che si ha a che fare con un monopolio; tra l’altro, nel modello devono essere inseriti anche la sigla della provincia dell’ufficio, il codice di concessione e l’anno di imposta in cui è stata commessa la violazione che viene contestata in questo caso (campo “anno di riferimento”).

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