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Ravvedimento imposte dirette e IVA

ravvedimento-operoso2-300x225Il mancato o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo sulla base delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, o l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta originariamente dovuta, della sanzione in misura “scontata” e degli interessi moratori calcolati sulla base del tasso di interesse legale annuo.

Per quanto attiene in particolar modo l’entità della sanzione, ricordiamo che questa è ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento, ma viene ridotta:

  • se il versamento dell’imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e si versano, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza, i relativi interessi legali e la sanzione stessa, allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo
  • se il pagamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione viene eseguito dal quindicesimo giorno e comunque entro i trenta giorni dalla scadenza prescritta, al 3 per cento
  • se si effettua il pagamento con ritardo superiore a trenta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa, al 3,75 per cento (tra i tanti nostri approfondimenti in materia, vedi anche il nostro recente focus sulle modalità di pagamento delle cartelle Equitalia, di cui abbiamo parlato in queste pagine).

A titolo di ulteriore specifica, ricordiamo che per regolarizzare queste violazioni, non è necessario presentare una dichiarazione integrativa e che inoltre il ravvedimento non è valido se manca anche uno solo degli importi dovuti (per imposta, per interessi, per sanzione).

Per quanto concerne il tasso di interesse legale, questo il livello degli ultimi anni:

  • dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 – 3 per cento (d.m. 12 dicembre 2007)
  • dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 – 1 per cento (d.m. 5 dicembre 2009)
  • dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 – 1,5 per cento (d.m. 7 dicembre 2010)
  • dal 1 gennaio 2012 in poi – 2,5 per cento (d.m. 12 dicembre 2011)

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