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Imu, gli immobili esenti dal pagamento del 16 dicembre

In relazione alla scadenza del 16 dicembre 2015, vi sono immobili per i quali è possibile avere l’esenzione dall’Imu in quanto “assimilati” a prima casa sulla base delle delibere comunali.

La legge riconosce nello specifico ai comuni la possibilità di esentare alcuni immobili dal pagamento delle imposte, nell’ambito delle regole fissate a livello nazionale. Si tratta comunque di una facoltà, per cui gli enti locali non sono ‘costretti’ ad applicare le esenzioni. In ogni caso l’assimilazione a prima casa è contemplata solo per gli immobili di proprietà di anziani e disabili ricoverati in casa di cura, a patto che non siano stati dati in locazione.
Possibile assimilazione anche per la casa concessa in comodato a genitori o figli che la adottano come abitazione principale, con due specifici paletti fissati dalla legge: l’esenzione è riconosciuta a patto che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, oppure è applicata solo fino ad un valore della rendita catastale di 500 euro. La gran parte dei comuni che hanno deciso di operare l’assimilazione  ha selezionato la prima opzione, per cui l’esenzione dall’Imu per le case in comodato è legata al reddito del comodatario.
Ecco come effettuare il calcolo:
La base sulla quale calcolare l’imposta è la rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 per abitazioni e pertinenze e per gli altri immobili commerciali; per 80 per gli immobili accatastati come ufficio e per 55 per negozi e botteghe. La base imponibile è ridotta del 50% per fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Per quel che riguarda le aliquote, i comuni hanno la facoltà di stabilire i livelli, ma entro il tetto massimo fissato dalla legge a livello nazionale. Per la prima casa soggetta ad Imu (quindi per gli immobili di lusso) l’aliquota è pari allo 4 per mille e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a due punti, per cui l’aliquota può oscillare da un minimo del 2 per mille ad un massimo del 6 per mille.
La legge, nel contempo, prevede una detrazione di duecento euro per immobile (a prescindere quindi dal numero dei proprietari), con la possibilità per il comune di aumentarla fino ad azzerare l’imposta dovuta. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, invece, l’aliquota fissata dalla legge è pari al 7,6 per mille e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 3 punti, per cui l’aliquota può oscillare da un minimo del 4,6 per mille ad un massimo del 10,6 per mille.

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