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Le sanzioni previste per ritardo Imu. Niente aggravio per Tasi

È ancora possibile effettuare il pagamento dell’acconto sia di Tasi che di Imu, anche se è scaduto il termine del 16 giugno. Con essenziali differenze, però, tra le due tasse. Se, infatti, per la Tasi, è stato  confermato ufficialmente  dal Dl Irpef, la proroga del pagamento del primo versamento al prossimo 16 ottobre nei Comuni che hanno deciso le aliquote per quest’anno e non saranno previste sanzioni per i contribuenti che pagheranno in ritardo lì dove le singole amministrazioni comunali, pur avendo deciso le nuove aliquote, hanno tuttavia prorogato il pagamento al 30 giugno o a metà luglio, del tutto differente è la situazione per l’ Imu.

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I proprietari di seconde case, immobili di pregio e commerciali avrebbero dovuto provvedere al pagamento entro lunedì 16 giugno. Non sono infatti previsti posticipazioni per l’Imu né agevolazioni. Anzi,chi pagherà da martedì 17 giugno, dovrà aggiungere alla somma della tassa da versare anche le sanzioni previste. Il pagamento sarà effettuato con il cosiddetto ravvedimento operoso.

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È possibile pagare entro 14 giorni dalla scadenza (Ravvedimento sprint) con una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo; se si paga tra il 15esimo e il 30esimo giorno successivo alla scadenza (Ravvedimento breve) la sanzione sarà del 3%, mentre per un versamento oltre i 30 giorni (Ravvedimento lungo) ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione Imu dell’anno 2014, stabilito al 30 giugno 2015, viene applica una sanzione del 3,75%. Vanno  poi sommati anche gli interessi moratori maturati ogni giorno, dal termine di scadenza al giorno di pagamento.

 

 

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