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Scambio comunitario di informazioni fiscali

Al fine di combattere nel migliore dei modi l’evasione fiscale internazionale, in ambito Ue si sta sperimentando uno scambio obbligatorio e automatico dei dati fiscali. Il varo delle nuove procedure è attualmente fissato per il 2015, anno in cui verranno scambiate cinque categorie di informazioni, relative all’anno 2014: redditi da lavoro, compensi corrisposti ai dirigenti, polizze vita, pensioni e proprietà immobiliari.

Ma cosa accade in concreto? Stando a un esempio formulato sul quotidiano Italia Oggi, “se un manager residente in Francia lavora in Italia, quindi, l’amministrazione finanziaria dovrà inviare ai «colleghi» transalpini l’ammontare dei redditi percepiti dal soggetto. La stessa cosa che farà il fisco tedesco con Roma se un contribuente italiano detiene un immobile locato in Germania” – e, in ogni caso, prosegue il quotidiano – “potrà essere opposto il segreto bancario alla tax authority che procede alla raccolta di elementi da trasmettere all’amministrazione estera. E dal 2017 toccherà anche a dividendi, plusvalenze e royalties”.

Le nuove regole vanno a riguardare tutte le imposte, escluse Iva, dazi doganali, accise e contributi previdenziali. Lo scambio di informazioni avverrà su richiesta per specifici dati, con la tax authority interpellata che dovrà trasmettere le informazioni pertinenti in suo possesso all’omologa amministrazione estera richiedente.

Vi saranno inoltre, come già anticipato, degli scambi automatici e obbligatori di informazioni, con ogni autorità nazionale competente che deve inviare all’autorità competente di qualsiasi altro paese Ue, mediante scambio automatico, le informazioni dal 1 gennaio 2014 riguardanti i residenti nell’altro Paese Ue. Oggetto dello scambio automatico, come già anticipato, saranno i redditi da lavoro, i compensi per i dirigenti, i prodotti di assicurazione sulla vita, le pensioni, le proprietà e i redditi immobiliari (vedi anche il nostro approfondimento sulle nuove regole di trasparenza fiscale).

Per quanto concerne infine il c.d. “scambio spontaneo di informazioni”, ogni amministrazione fiscale nazionale dovrà comunicare le informazioni all’autorità competente di ogni altro Paese Ue quando ha motivo di presumere che esista un perdita di gettito fiscale nell’altro Stato Ue.

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