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Modifiche statuto srls a pagamento

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Come più volte abbiamo avuto modo di precisare sul nostro sito, le srls sono società a responsabilità limitata semplificata particolarmente flessibili. Il “merito” della raggiunta elasticità è data dalla possibilità di modificare lo statuto a proprio piacimento, come confermato dal parere del ministero della Giustizia, poi “inglobato” nella circolare n. 3657/C del ministero dello Sviluppo economico.

In sintesi, il parere del ministro della Giustizia afferma che la società a responsabilità limitata semplificata possa facilmente modificare il proprio statuto adattandolo al contesto interno, e potendolo trasformare così in un facile e immediato strumento gestionale (vedi anche Il contributo arretrato per le imprese in liquidazione).

Con il nuovo parere viene così abbattuto l’ostacolo di scarsa modificabilità dello statuto standard, che – in una prima impressione – poteva essere variato solamente nell’indicazione della durata in carico dell’organo amministrativo, nella definizione della data di chiusura dell’esercizio sociale e poco altro.

Con il nuovo parere, invece, il ministero introduce sostanzialmente due tipologie di srls: le prime csono quelle che adottano il modello standard di atto costitutivo e, pertanto, possono prevedere la prestazione gratuita da parte del notaio; le seconde sono invece quelle che prevedono un atto costitutivo che si discosta in maniera rilevante dallo standard, comportando un intervento professionale da parte del notaio e, pertanto, il pagamento del compenso.

Insomma, in altri termini coloro che vogliono costituire una srl semplificata possono modellare a piacimento il proprio atto costitutivo. Tuttavia, se le modifiche sono tali da distanziare l’atto costitutivo della propria società in maniera significativa da quello standard, ne conseguirà il dover corrispondere una dovuta parcella al notaio, di norma oscillante tra gli 800 euro e i 1.300 euro .

Nella prassi, si preume che rimarrà invece gratuita la costituzione con atto che richiama il modello ministeriale, apportando solo poche variazioni rispetto al modello standard, ovvero quelle modifiche che erano ammesse già prima dell’emanazione del recente parere del ministero della Giustizia.

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