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Clausola non trasferibilità assegni, attenzione alle conseguenze

Novità importanti per la circolazione degli assegni senza la necessaria clausola di intrasferibilità. Con una disposizione interpretativa, infatti, il correttivo che modifica e integra il d. lgs. 141/2010 in attuazione della direttiva 2008/48/CE, chiarisce che costituiscono violazione, ai sensi della disciplina antiriciclaggio, l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolare, vaglia postali e cambiari privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità (ricordiamo, necessaria per importi pari o superiori a 1.000 euro).

Inoltre, precisa il provvedimento correttivo, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di soggetto differente, costituiscono violazione punibile. Eliminato così l’equivoco per cui chi riceve i titoli irregolari non andrebbe incontro alle sanzioni.

Il provvedimento, ad ogni modo, apporta molte novità anche in sede di antiriciclaggio. Il provvedimento correttivo varia infatti il d. lgs. 231/2007 prevedendo la segnalazione dell’individuazione dei soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio nelle operazioni di cartolarizzazione, l’esclusione dei cambiavalute dai soggetti che possono avvalersi del regime semplificato di adeguata verifica della clientela, ammettendo invece a tale beneficio i soggetti esercenti microcredito a i confidi.

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Prevista ulteriormente l’esclusione dall’obbligo di invio dei dati statistici aggregati antiriciclaggio a carico delle società di riscossione dei tributi, chiarimenti sulla procedura di segnalazione per i mediatori creditizi, gli agenti di istituti di pagamento comunitari e i broker assicurativi, l’inclusione degli istituti di pagamento tra i soggetti autorizzati a ricevere denaro per importi superiori alla soglia.

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Altre novità per la cessione del quinto (consumatori libero di scegliere o meno l’assicurazione accessoria), il taeg usura (che andrà inserito nei contratti di credito al consumo), il microcredito (anche a favore di associazioni e delle nuove società a responsabilità limitata semplificata).

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