Veicolo sottoposto a fermo amministrativo: E’ reato circolarci

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5644 del 05.02.2008 ha stabilito quanto segue:

“La circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo è configurabile come reato contro la pubblica amministrazione. Questo in sostanza è quanto ha ribadito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione nella recente sentenza 5644 del 5 febbraio scorso.”

Nella sentenza a validità della tesi si sono usati i seguenti principi:

“- il custode e/o il proprietario sorpresi a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro ai sensi dell’art. 213 c.s. rispondono sia dell’illecito amministrativo di cui al quarto comma della stessa disposizione sia del reato previsto dall’art. 334 c.p. (in relazione alle distinte ipotesi in esso disciplinate), dal momento che tale utilizzazione del bene presuppone per solito la sottrazione dello stesso al vincolo d’indisponibilità (impregiudicati casi marginali di oggettiva inoffensività della condotta o di assenza dell’elemento soggettivo) e può comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene medesimo;
– se a circolare con il veicolo sequestrato sia una terza persona: il custode sarà chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 334 co. 1 c.p., qualora abbia voluto favorire il proprietario, ovvero del reato di cui all’art. 335 c.p. se abbia colposamente agevolato la sottrazione del veicolo in sequestro; il proprietario-custode risponderà del reato di cui all’art. 334 co. 2 c.p. o, in caso di mera colpa, di quello di cui all’art. 335 c.p.;

IRAP introdotto il cuneo FISCALE

La Finanziaria 2007 ha introdotto riduzione del cuneo fiscale e contributivo per favorire la competitività tra le imprese e incentivare l’occupazione.

Il modello IRAP 2008 ha dovuto quindi tener conto di tali novità.

La base imponibile si riduce, se vi è personale dipendente impiegato a tempo indeterminato e sono state ampliate le agevolazioni rispetto a quelle già elencate nell’articolo 11 del decreto legislativo 446/1997, istitutivo dell’Irap.

La nota dell’Agenzia delle Entrate riporta cosi:

“Le deduzioni vanno applicate su base annua, in relazione al periodo di attività dell’impresa e ai giorni di durata del rapporto di lavoro quando il dipendente non è impiegato per l’intero periodo di imposta, e, esclusivamente per il 2007, con la limitazione al 50% per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno.
Ai fini del computo del numero dei lavoratori per i quali spetta la nuova riduzione d’imposta, non devono essere conteggiati gli apprendisti, i disabili e il personale assunto con contratti di formazione lavoro, per le spese dei quali è già prevista la piena deducibilità.”

Nello specifico le deduzioni dono: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato 5 mila EURO; se il lavoratore viene assunto la deduzione aumenta fino a 10mila euro annui nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

Infine, sono diventati deducibili i contributi assistenziali e previdenziali per gli assunti a tempo indeterminato.

Importante: i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma unificata devono presentare i quadri IQ all’interno di essa.