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Iva al 10% per la cura ordinaria delle caldaie

La risoluzione 15/E che è stata pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate ha avuto il merito di chiarire il trattamento fiscale relativo ad alcuni impianti di riscaldamento (vedi anche Nuova tassa autocertificazione caldaia). In pratica, questo documento della nostra amministrazione finanziaria ha spiegato come l’aliquota Iva che bisogna applicare ai controlli ordinari e obbligatori di quegli impianti che sono installati per una prevalente destinazione abitativa di tipo privato è quella ridotta e pari al 10%. Nel dettaglio, si fa riferimento sia ai condomini che alle abitazioni private. L’agevolazione tributaria, comunque, deve essere collegata solamente agli interventi volti a migliorare l’efficienza di questa caldaie e non anche la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi, una prestazione totalmente diversa.

La risoluzione di cui si sta parlando si è resa necessaria alla luce di alcuni chiarimenti richiesti da una società attiva nell’assistenza e manutenzione delle caldaie a gas. L’azienda in questione riteneva che il beneficio fiscale spettasse solamente agli impianti dei condomini, di conseguenza aveva cominciato ad applicare negli altri casi l’aliquota Iva massima (21%). Il Fisco ha però sottolineato come vi sia una disposizione di legge ben precisa a cui rifarsi. Si tratta dell’articolo 3 del Dpr 380 del 2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”).

Nel definire gli interventi edilizi, si parla delle attività di revisione periodica degli impianti come di prestazioni agevolate, in particolare se si fa riferimento a una manutenzione di tipo ordinario. Tra l’altro, bisogna rilevare come già nel 2000 l’Agenzia delle Entrate avesse precisato come l’agevolazione fosse di competenza delle manutenzioni obbligatorie per gli impianti elevatori e quelli di riscaldamento (verifiche a cadenza periodica e ripristino della funzionalità). Chi ha applicato l’aliquota Iva ordinaria dovrà ora risarcire i clienti, chiedendo poi il rimborso al Fisco, ma senza che sia possibile sfruttare i meccanismi che di solito si utilizzano per la variazione delle fatture.

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