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Diritto di interpello, le nuove regole

A momento della predisposizione del diritto di interpello è necessario tener in considerazione alcune regole sul contenuto dell’interpello e sulle relative condizioni di inammissibilità.

Nello specifico, sono causa di inammissibilità diretta la presentazione dell’interpello senza i dati identificativi dell’istante e cioè la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie. Al contrario, sono causa di richiesta di regolarizzazione da parte dell’ufficio e non danno luogo a inammissibilità le istanze che non fanno menzione del tipo di interpello che si intende presentare, ovvero l’indicazione delle disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione; ovvero l’esposizione della soluzione proposta.

Nei casi descritti, l’ufficio invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro 30 giorni. Attenzione, tuttavia, che se non si provvede a regolarizzare le carenze identificate dall’ufficio entro i predetti 30 giorni le stesse si trasformano in causa di inammissibilità dell’interpello stesso.

Ulteriore elemento da considerare, che fa avviare una immediata inammissibilità, è il carattere preventivo dell’istanza che si vuole presentare. Sotto questo punto di vista la norma rispetto al passato definisce meglio la condizione fissando che il contribuente deve presentare l’interpello prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari direttamente connessi alla fattispecie oggetto dell’istanza. Quindi, ad esempio, se il primo adempimento fiscale connesso alla fattispecie considerata, si realizza in dichiarazione è del tutto ininfluente il fatto che il contribuente abbia già posto in essere dei comportamenti economici che rispondono a una specifica soluzione prospettata.

L’interpello è inammissibile anche nel caso in cui il contribuente alla data di presentazione dell’istanza abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di specifiche attività di controllo. La formale conoscenza richiesta dalla norma esclude che un interpello sia inammissibile nel caso in cui il controllo sia stato avviato su terzi ovvero d’ufficio senza coinvolgimento diretto del contribuente stesso.

 

 

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