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L’omissione del pagamento Iva, non costituisce reato. La sentenza

La circostanza sempre più diffusa di mancanza di liquidità causata principalmente  da circostanze eccezionali non prevedibili e non colpose va a cancellare il reato di omesso versamento dell’Iva.

 

La sempre più forte riduzione delle linee di credito per colpa dell’errata segnalazione di un istituto bancario, da una parte, e il prolungamento dei termini di pagamento dei clienti a causa della crisi economica, dall’altra, eliminano la sussistenza del dolo occorrente per la punibilità del reato, dal momento che la condotta materiale dell’agente non è determinata da una scelta libera e consapevole.

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È quanto è stato stabilito dalla sentenza n. 1809/2014 del tribunale di Milano emessa il 17 aprile 2014, che ha di fatto assolto il legale rappresentate di una società in quanto il fatto non costituisce reato.

 

«Sono lieto che la pronunzia del tribunale ambrosiano, attesa la grave crisi economica ancora in atto, ha ritenuto non colpevole l’imprenditore che, in presenza di eventi eccezionali e non causati dallo stesso, prediliga la tutela dei dipendenti rispetto alle pur legittime ragioni del fisco», è stato il commento  dell’avvocato difensore Paolo Grasso.

 

All’imputato era stato per l’ appunto contestato il reato di cui all’art. 10-ter del dlgs n. 74/2000, per non avere versato l’Iva per un importo di 320.458 euro, dovuta per l’anno 2008. Questa disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a due anni qualunque persona non abbia versato l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, se l’importo supera 50 mila euro nel periodo d’imposta.

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