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Detrazioni: I dipendenti dovranno presentare la richiesta all’azienda

dipendenti.jpgGestione più complessa a partire dal 2008 per lavoratori e aziende in materia di detrazioni di lavoro dipendente e per carico di famiglia. Il lavoratore dovrà, infatti, presentare ogni anno alla propria azienda un’apposita dichiarazione se vuole beneficiare delle detrazioni di imposta per il rapporto di lavoro e per i familiari a carico.

Questo potrà comportare per il sostituto di imposta un aggravio di lavoro per gestire il rapporto con il dipendente visto che fino allo scorso anno questa dichiarazione doveva essere presentata solo al verificarsi di variazioni delle condizioni previste.
La necessità della presentazione annuale della dichiarazione è prevista dalla legge Finanziaria 2008 (legge 244/2007) all’articolo 1, comma 221 che introduce importanti modifiche per la gestione fiscale dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi.
Il lavoratore in relazione a queste ultime tipologie di rapporti di lavoro ha diritto che il sostituto di imposta applichi due specifici benefici fiscali: il primo, riguarda la detrazione di imposta spettante per il solo fatto di essere un dipendente o un collaboratore; il secondo, riguarda una detrazione di imposta in presenza di familiari a carico.
La novità introdotta dalla Finanziaria 2008 riguarda proprio le modalità con cui possono essere richieste queste detrazioni al proprio datore di lavoro. In particolare, da quest’anno è stabilito che il lavoratore dipendente o il collaboratore per beneficiare delle detrazioni di imposta, comprese quelle per i familiari a carico, deve dichiarare annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone per cui si usufruisce delle detrazioni.
Proprio in relazione a questa novità le aziende in questi giorni potrebbero consegnare il nuovo modulo (si veda nella pagina un fac-simile con le modalità di compilazione), il quale deve essere compilato dai lavoratori e consegnato in tempo utile per il calcolo dei prossimi stipendi. Infatti, salvo una interpretazione più estensiva da parte dell’agenzia delle Entrate (comunque, non prevista dalla norma), da quest’anno la consegna del modulo costituisce una condizione essenziale affinché il datore di lavoro possa applicare i benefici fiscali.
In passato, invece, questa dichiarazione doveva essere acquisita generalmente all’inizio del rapporto, fermo restando l’obbligo del lavoratore di comunicare nel corso dello stesso contratto eventuali variazioni che incidessero nella determinazione delle detrazioni spettanti.
Un’altra novità riguarda le informazioni che devono essere contenute nel nuovo modulo. Per la prima volta è necessario che il lavoratore indichi anche i codici fiscali dei soggetti per i quali si intende beneficiare delle detrazioni di imposta. In questo modo l’amministrazione finanziaria affina le tecniche di controllo per evitare che il lavoratore richieda detrazioni per familiari che non hanno le condizioni per essere considerati a carico.
Occorre, inoltre, ricordare chei cittadini extracomunitari che richiedono al sostituto d’imposta le detrazioni per familiari non residenti in Italia devono presentare oltre alla specifica dichiarazione, la documentazione attestante lo status di familiare a carico mediante:
– documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
– documentazione con apposizione di un’annotazione sull’originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (per l’elenco dei paesi vedere il seguente link: http://itra.esteri.it/Visualizza.asp?ID=47163);
– documentazione validamente formata dal Paese d’origine, in base alla normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.
Percorso più semplice nell’ipotesi di figli residenti in Italia è, invece, sufficiente la certificazione dello stato di famiglia dal quale risulti l’iscrizione nelle anagrafi della nostra popolazione.

Via: www.ilsole24ore.it

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