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Pubblica Amministrazione e la responsabilità da buche stradali: il revirement giurisprudenziale.

buche.jpgFinalmente la “nuova” giurisprudenza, soprattutto di legittimità, è giunta, non senza contrasti, ad applicare anche alla Pubblica Amministrazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., qualora abbia omesso di vigilare sul demanio stradale per impedire che ne derivi danni a terzi.

Infatti, troppo spesso si è assistito negli anni passati a sentenze di rigetto delle richieste risarcitorie avanzate dagli utenti della strada la dove gli stessi subivano dei danni a causa ed in ragione di una pessima manutenzione stradale (presenza di buche, strade sconnesse, macchie di olio, tombini sfondati o rialzati, ecc..), in forza del c.d. “principio di autoresponsabilità”. In particolare, gli utenti sarebbero gravati di un onere di particolare attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario del bene demaniale, per salvaguardare la propria incolumità, tanto da potersi attivare sempre e comunque per scongiurare l’evento dannoso, fatta eccezione nei casi in cui si fosse in presenza di una “insidia” o del “trabocchetto”.
Diversamente, il più recente indirizzo giurisprudenziale, confortato in questo da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. III, 27 marzo 2007, n. 7403), ha abbandonato l’idea che l’eventuale responsabilità della P.A. debba essere ricondotta alla disciplina dell’art. 2043 c.c., e quindi all’ineludibile accertamento della sussistenza della c.d. “insidia e trabocchetto” non visibile dal danneggiato. Conseguentemente, chiariscono i Giudici di legittimità, il danneggiato dovrà esclusivamente fornire la prova della sussistenza dell’evento dannoso e del nesso causale fra la cosa (buca, avvallamento, ghiaccio, ecc..) e la sua verificazione.
In pratica, qualora un utente della strada in ragione della presenza di buche sull’asfalto perda il controllo del proprio mezzo, la responsabilità della P.A., ed è questa la novità di rilievo, è esclusa solamente dal caso fortuito, inteso come fattore che attiene non già al comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile quindi, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, caratterizzato dall’imprevedibilità e dall’inevitabilità dell’evento, che non potranno richiamarsi laddove questo poteva essere prevenuto dal custode attraverso l’esercizio dei suoi poteri ed esplicazione dei corrispondenti doveri.
E’ altresì opportuno rilevare, seppur brevemente, come l’applicabilità generalizzata dell’art. 2051 c.c. al demanio stradale, prescinde anche da altri due limiti posti per la configurabilità della fattispecie de quo, e cioè, 1) l’estensione del bene demaniale e 2) l’uso generale e diretto della cosa da parte di terzi, “indici”, questi, di fonte giurisprudenziale, che non possono pertanto considerarsi “tassativi” ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A. ( Cfr. Cass. Sez. III 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass. Sez. III 2 febbraio 2007, n. 2308 e Cass. Sez. III 9 febbraio 2007, n. 2906).

Fonte: Avv. J D P

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