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Successioni e donazioni ancora novità

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E del 27.03.2008 è tornata nuovamente sul tema delle successioni e donazioni.

Questa volta ha trattato il tema dei vincoli di destinazione e dei negozi fiduciari.

Il tema è molto particolare e si potrebbe prestare facilmente a varie interpretazioni, per questo motivo mi literò a postare la circolare o meglio il commento dell’Agenzia evitando in questo modo la mia personale interpretazione.

I vincoli di destinazione
Nella prima categoria rientrano, in base a quanto contenuto nelle disposizioni di natura civilistica, tutti i negozi giuridici con cui
“determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi”. Secondo quanto indicato dalla circolare se agli effetti segregativi, si aggiungono anche quelli traslativi (trasferimento di beni a un soggetto diverso dal disponente), la costituzione di un vincolo di destinazione è soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni.

I negozi fiduciari
Nella seconda categoria figurano i negozi con cui un soggetto (fiduciario) viene investito da un altro (fiduciante) di una posizione reale, efficace cioè
erga omnes, ma limitata nei rapporti interni dall’assunzione di una obbligazione del primo verso quest’ultimo (pactum fiduciae). La fiducia si distingue in germanistica e romanistica. La prima trova applicazione ai casi di intestazione fiduciaria di azioni e quote di partecipazione societaria mentre la seconda riguarda i negozi fiduciari riguardanti beni immobili e si caratterizza, a differenza della prima, proprio per la mancanza di scissione tra proprietà formale e sostanziale. Infatti nel caso di negozi fiduciari che abbiano ad oggetto beni immobili, vige l’obbligo di trascrizione del contratto che gli conferisce l’effetto reale valevole nei riguardi dei terzi. Ne consegue che, ai fini fiscali, il negozio fiduciario rileva sia sotto il profilo della gratuità del trasferimento che, in alternativa, della sua idoneità a costituire un vincolo di destinazione. Al negozio cosi strutturato, precisa il documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria, trova applicazione la nuova imposta sulle successioni e donazioni.

Gli atti a titolo gratuito
La normativa relativa all’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 2 comma 47 del d.l. n. 262/2006) trova applicazione anche agli atti a titolo gratuito nei quali figurano, come precisato nella circolare, tutti i trasferimenti che non si caratterizzano per la volontà del donante di arricchire il donatario con suo contestuale impoverimento.

 

Fonte Agenzia Entrate

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