Ferie pagate al dipendente
La Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza N.871/2009, che se un dipendente trasforma in denaro le ferie che non è riuscito a prendere, l’azienda può detrarre le somme dai redditi dell’impresa.
Il tutto nasce da una richiesta del Fisco ad una società di adeguare i versamenti delle imposte sostenendo che:
«il diritto alle ferie è per legge irrinunciabile» e i giorni di riposo «devono essere goduti dal dipendente nello stesso anno in cui sono maturati». Se ciò non è possibile per esigenze di servizio «l’indennità per ferie non godute», versata al lavoratore l’anno successivo, «è un accantonamento e non un costo».
Secondo tale tesi l’azienda avrebbe dovuto pagare le tasse sui “costi” detratti.
La sentenza cita testualmente:
«ai fini della determinazione del reddito d’impresa, il costo per le indennità dovute al personale per le ferie non godute» deve essere calcolato e detratto «dall’esercizio d’impresa nel quale il dipendente ha maturato il diritto»
Fonte Corte di Cassazione
Ex dirigente pensionato a forza sono più volte stato coinvolto in tale problema. Il primo problema è riconsiderare la irrinunciabilità alle ferie, che dovrebbe poter prevedere deroghe per provata necessità così come l’utilizzo di straordinari. La sentenza mi pare apre le porte anche alla possibilità quindi di chiudere la partita ferie entro l’anno fiscale o entro la fine di febbraio dell’anno successivo (data entro la quale se la normativa non è ulteriormente cambiata devono essere esaurite le ferie non godute). Restano da risolvere ovviamente i problemi di carattere fiscale e previdenziale da applicarsi a tali indennizzi