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Comunicazione RLS, Rappresentante Sicurezza sul Lavoro, posticipata

rls

Come noto è stato ridefinita con  il D.lg. 81/2008, cosi detto  Testo unico sulla sicurezza, la figura denominata ” Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)“.

Il datore di lavoro devo ogni anno entro il 31 marzo comunicare all’INAIL chi è eletto dai lavoratori come rappresentante RLS, in caso di omissione della comunicazione è prevista un’ammenda di € 500,00.

Solo per il 2009 il termine della comunicazione all’INAIL è stato prorogato in un primo tempo fino al 16.05.09, ora è stato ulteriormente spostato al 16.08.09.

I dati richiesti sono:

  1. una breve sezione anagrafica dell’azienda e in merito al RLS il nominativo,
  2. il codice fiscale e la data di inizio incarico;
  3. la procedura attribuisce all’utente la possibilità di poter produrre modifiche a quanto inviato entro 5 giorni dall’invio stesso.

I dati si riferiscono sempre al 31 Dicembre dell’anno passato.

La comunicazione è essenzialmente basata su una procedura on-line ma è prevista anche una comunicazione via fax (al numero 800.657.657) E’ possibile richiedere l’apposito modello alle sedi INAIL o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale dell’ente infortuni.

Fonte INAIL

7 thoughts on “Comunicazione RLS, Rappresentante Sicurezza sul Lavoro, posticipata

  1. la figura cui fai riferimento non è affatto nuova, ma era già prevista dal D. lgs. 626/94.
    inoltre non è RESPONSABILE, MA RAPPRESENTANTE.
    le due parole hanno un peso ben diverso.

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