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Compensazioni IVA superiori a € 10.000

Ancora un appuntamento per i contribuenti al 16 marzo, questa volta con riguardo alle operazioni di utilizzo dei crediti IVA superiori ad un ammontare complessivo di Euro 10.000,00 in compensazione con debiti verso il Fisco.

Si ricorda che chi intende beneficiare di questo meccanismo deve avere, come condizione “sine qua non”, presentato entro il 28 febbraio la dichiarazione o l’istanza da cui risulta il credito.

Questo requisito si inquadra nell’azione di contrasto alle compensazioni fraudolente messe in atto dai contribuenti con crediti IVA cosiddetti “oltre soglia”, ovvero di importo superiore ai € 10.000,00; azione di contrasto che, a sua volta, si inquadra nelle direttive dettate dal cosiddetto “decreto anticrisi” numero 78 emanato dal nostro Governo nel luglio dello scorso anno.

Le modalità concrete di utilizzo del meccanismo in compensazione detto sono state illustrate dalla Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro tenutosi il 9 marzo scorso con gli Ordini professionali e con le Associazioni di categoria.

In quella sede, è stato anche precisato che i modelli F24 riferiti alla compensazione devono essere trasmessi esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Le deleghe riferite a compensazione di crediti “oltre soglia” presentate a mezzo banca o sistema postale saranno a priori scartate, anche se sussiste il requisito preliminare della presentazione della dichiarazione del credito entro il 28 febbraio.

Infine, si ricorda che per compensazioni relative ad un tetto superiore, ovvero crediti annui superiori ad Euro 15.000,00 c’è l’obbligo del visto di conformità nella dichiarazione annuale o della sottoscrizione da parte dei soggetti abilitati al controllo contabile.

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