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Lavoro notturno: proroga temporale per le comunicazioni

La proroga temporale delle comunicazioni relative al cosiddetto lavoro notturno è prevista espressamente da un testo normativo, il Decreto Legislativo 67 del 2011 (“Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”): in pratica, si è deciso che tali comunicazioni debbano beneficiare di un nuovo termine temporale per quel che concerne l’esecuzione lavorativa, dato che la precedente scadenza era stata fissata al 30 settembre prossimo. L’annuncio ufficiale è giunto direttamente dal Ministero del Lavoro. Per quale motivo si è deciso in questa maniera? Già tre mesi fa, lo stesso dicastero in questione aveva indicato la data del 30 settembre prossimo come il termine naturale per l’assolvimento fiscale: le comunicazioni si riferiscono al lavoro notturno che è stato realizzato lo scorso anno, tanto che si era parlato di una pronta disponibilità dei moduli per adempiere a quest’obbligo in tempi rapidi.

Le cose, però, sono andate diversamente. In effetti, la modulistica non sarebbe stata disponibile immediatamente, ma soltanto dopo l’apposita approvazione di un decreto ministeriale per la relativa attuazione. Senza il decreto non si può comunicare nulla e questo spiega l’ulteriore proroga a cui stiamo facendo riferimento. Sarà compito specifico del Welfare indicare la nuova scadenza, operazione che avverrà presumibilmente nei prossimi mesi, nonostante l’incertezza sia ancora molta. Ma cosa si intende esattamente col termine “lavoro notturno”?

La disciplina è contenuta in due testi, vale a dire il Decreto 532 del 1999 e il 66 del 2003: il lavoro deve essere svolto per una durata complessiva di sette ore come minimo, con intervalli piuttosto variegati (dalle 22 alle 5, dalle 23 alle 6, oppure dalle 24 alle 7). Inoltre, i soggetti che rientrano nel novero sono coloro che svolgono una parte di lavoro normale nel periodo notturno, ma anche chi presta la propria attività per almeno ottanta giorni all’anno. Ovviamente, sono esclusi soggetti come le donne in gravidanza e i lavoratori dichiarati inidonei.

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