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Nuovo intervento della Cassazione sulle cartelle “mute”

La disciplina delle cosiddette cartelle esattoriali “mute” dura ormai da diverso tempo: come è noto, si tratta di quelle cartelle che sono state emesse prima di una determinata data e che sono prive dell’indicazione del responsabile del procedimento. L’ultimo chiarimento è giunto direttamente dalla Corte di Cassazione, la quale pochi giorni fa ha spiegato come l’unica opposizione da realizzare attraverso questo strumento sia quella relativa all’esecuzione dell’articolo 615 del codice di procedura civile (“Forma dell’opposizione”), ma soltanto nel caso in cui la somma di denaro coinvolta è stata già iscritta a ruolo. La pronuncia dei giudici di Piazza Cavour si è resa necessaria alla luce del ricorso di un contribuente, il quale si era opposto a delle cartelle mute che erano state notificate nello specifico da Equitalia.

Nel dettaglio, questo ricorso è stato respinto. Come è stato sottolineato, infatti, l’obbligo di indicazione del responsabile è tassativo ed ha l’obiettivo di rendere l’attività amministrativa più trasparente possibile, mediante un’informazione piena per quel che concerne il cittadino stesso. Quindi, questo vuol dire che il contribuente deve sempre conoscere chi è il soggetto responsabile del procedimento, al fine di avere sempre dei chiarimenti pronti e precisi in riferimento al calcolo delle indennità di mora e molte altre informazioni importanti.

C’è però una precisazione da fare. Come si evince da questa sentenza, infatti, l’opposizione contro la cartella muta e realizzata per riscuotere delle sanzioni amministrative in denaro è consentita soltanto quando è certo che essa rappresenta il primo passaggio con cui si conosce la sanzione stessa, ad esempio nell’ipotesi di assenza di una notifica dell’ingiunzione. Se, invece, la cartella beneficia di una notifica che ha lo scopo di rendere attivo il procedimento esecutivo di riscossione, allora l’unica opposizione è quella relativa all’articolo normativo citato in precedenza, insieme a quanto contenuto all’interno del successivo articolo 617, il quale disciplina la forma dell’opposizione stessa.

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