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Spese pubblicitarie, indeducibili quelle per promozioni altrui

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema della deducibilità delle spese pubblicitarie. Con la sentenza n. 24065 del 16 novembre 2011, la Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria, affermando che non sono deducibili le spese sostenute per supportare la pubblicità di un’altra spesa, poiché non inerenti, e non suscettibili di generare un immediato vantaggio mediatico.

Ricordiamo che l’attuale normativa fiscale consente la deducibilità delle spese di pubblicità, promozione e propaganda, nell’esercizio in cui sono state effettivamente sostenute o, in alternativa, in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute, e nei due esercizi successivi (pertanto, per un totale di tre esercizi), a patto che sia verificaibile il requisito della “inerenza”, cioè dello stretto collegamento tra la spesa sostenuta e il beneficio mediatico ottenuto.

La prova del requisito della inerenza grava inoltre sul singolo contribuente, anche in relazione all’entità della spesa in relazione ai ricavi o all’oggetto della propria impresa.

Nella fattispecie in esame di Cassazione, si domandava se la prestazione pubblicitaria richiesta dalla società contribuente in favore di un terzo soggetto (aziende che fanno ricerche di mercato, nell’ipotesi in analisi dei giudici) potesesse qualificare il contratto di sponsorizzazione come “stipulato con pconto altrui”. La risposta negativa da parte della Cassazione ha fatto scattare la non inerenza delle spese, con conseguente impossibilità di procedere a deducibilità da parte del soggetto che ha sostenuto tali oneri.

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