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Bilancio consolidato: tempi e modalità dell’imposta sostitutiva

Il 30 novembre non sarà una data fondamentale solamente per la posta elettronica certificata, ma anche per un adempimento fiscale piuttosto importante: si tratta della cosiddetta imposta sostitutiva che è stata introdotta dal Decreto Legge 98 del 2011 (la manovra correttiva dei conti pubblici). In merito a questo tributo, si conoscono anche tutti i tempi e le modalità per l’affrancamento degli avviamenti, dei marchi aziendali e delle altre attività immateriali che si trovano iscritte all’interno del bilancio consolidato, visto che l’Agenzia delle Entrate ha già provveduto a delinearli in un apposito documento di qualche giorno fa. Che cosa c’è da dire dunque in tal senso? La possibilità in questione riguarda il pagamento di un’imposta sostitutiva che fa riferimento al bilancio consolidato (il documento consuntivo di esercizio) e non a quello d’esercizio.

In pratica, è stato introdotto un nuovo metodo di affrancamento, il quale diventa possibile solamente a fronte di attività immateriali che si riferiscono ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo. Il riferimento, dunque, va a quelle operazioni straordinarie che spesso possono coinvolgere le imprese, come ad esempio le fusioni, le scissioni e i conferimenti. L’imposta introdotta dal decreto va a colpire proprio tali operazioni, più precisamente quelle che si sono verificate nel periodo d’imposta che era in corso alla data dello scorso 31 dicembre.

La scadenza del 30 novembre, sempre più vicina ormai, deve essere rispettata dalle principali società capitalistiche (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni), ma anche da quelle personali e dagli enti commerciali che vi hanno optato. Inoltre, non bisogna dimenticare che i contribuenti coinvolti avranno la possibilità di dedurre il valore dell’affrancamento e dei marchi aziendali per un totale non superiore ai dieci punti percentuali, una opportunità che diventerà concreta a partire dal periodo d’imposta immediatamente successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

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