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Lo sconto Irpef destinato agli immobili storici

La nostra amministrazione finanziaria sta apportando una serie di novità molto interessanti per quel che riguarda gli immobili storici. Di cosa si tratta? Tali edifici beneficiano già di importanti agevolazioni in merito all’ambito fiscale quando bisogna compilare la dichiarazione dei redditi: una innovazione di un certo rilievo è quella che non ha ancora superato lo status di “bozza”, ma che comunque sembra pronta a essere introdotta a breve, vale a dire il codice 16. Quest’ultimo riferimento deve essere necessariamente inserito nel 730, nello specifico all’interno della colonna 2 del quadro Fabbricati. In pratica, con una indicazione simile si segnala all’Agenzia delle Entrate che l’immobile appartiene alla categoria in questione e che di conseguenza si può accedere all’agevolazione tributaria, la quale consiste a uno sconto dell’Irpef relativo alla rendita catastale.

Ma non si tratta delle uniche novità a cui bisogna prestare la massima attenzione. In effetti, quando si ha l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione relativa al cosiddetto “caro estinto”, c’è sempre qualche errore che viene commesso dagli eredi. Come rimediare a tutto questo? Fino a qualche anno fa la situazione era preoccupante, visto che la stessa Agenzia aveva precisato con varie circolari e risoluzioni che le correzioni dei dati errati potevano essere realizzate soltanto entro il termine ultimo della dichiarazione, fatta eccezione per gli errori di calcolo e quelli materiali.

Questa rigidità di vedute è poi scomparsa in maniera progressiva, grazie, in particolare, alle sentenze della Corte di Cassazione. In pratica, doveva intervenire un apposito avviso di accertamento di maggior valore e ora anche le Entrate sembrano essersi adattate a questo punto di vista. Pochi giorni fa, infatti, è stato sottolineato come la rettifica in questione possa essere tranquillamente valutata dal Fisco in ogni caso, ma a patto che le modifiche siano dichiarate in un momento anteriore alla notifica dell’avviso, vale a dire due anni prima del versamento dell’imposta principale.

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