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Sanzioni mancato pagamento canone RAI

Formalmente il canone Rai non è un abbonamento ma piuttosto una tassa (illegittima?) sul possesso di un apparecchio televisivo, applicata a prescindere che si guardino i programmi di “mamma Rai”, appunto, e dalla qualità degli stessi. Fu il Regio decreto-legge 2 febbraio 1938 n. 246, in epoca fascista, ad istituire il controverso tributo, inizialmente applicato soprattutto alla radio, più diffusa della TV, e in generale a tutti gli “apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”. Sono esentati dal pagamento del canone Rai soggetti in possesso di determinati requisiti: gli over 75; coloro che non convivono con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio; coloro il cui reddito, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non superi complessivamente euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).Il 31 gennaio 2012 è scaduto il termine per il pagamento del canone RAI, anche quest’anno tra le consuete polemiche.  L’abbonamento ammontava a 112 euro, un euro e cinquanta in più rispetto al 2011. Fno alla fine di febbraio, se non si è provveduto a pagare in tempo, è ancora possibile mettersi in regola, incorrendo però in una piccola sanzione (pari ad 1/12 dell’importo del canone per ogni semestre), che corrisponde a qualche euro di penale. Oltre i 30 giorni di ritardo, ed entro sei mesi, la sanzione è pari ad un sesto di quella massima. Oltre i sei mesi è dovuto anche un interesse di mora, attualmente previsto all’1%, che si aggiunge alla sanzione amministrativa, di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45.

In caso di mancato pagamento del canone RAI il recupero coattivo viene effettuato direttamente dal Concessionario della Riscossione, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 46 del 1999.  La Rai prima di procedere al recupero coattivo, attraverso il S.A.T., solitamente invia all’abbonato Rai evasore un avviso di recupero bonario, che rappresenta un’intimazione di pagamento, ed ha altresì funzione di accertamento e costituzione in mora, anche ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione (dieci anni). Se non si provvede al pagamento,il concessionario della riscossione, ricevuta la “pratica”, procede al recupero coattivo, emettendo una cartella esattoriale

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante bollettino postale sul conto corrente 1107 intestato a: AG. ENTRATE DP. I UFF. TERR. TO 1 SAT RECUPERO CANONI ABBONAMENTO TV. Gli importi dovuti per le sanzioni amministrative e gli interessi di mora devono invece essere versati sul c/c postale n. 104109 intestato a: AG. ENTRATE DP. I UFF. TERR. TO 1 SAT SANZ. AMM.VE INTERESSI E SPESE.

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