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Libri sociali, ultimi due giorni per la tassa di vidimazione

Sono rimasti appena due giorni alle società capitalistiche che vogliono pagare senza alcuna sanzione aggiuntiva l’imposta annuale relativa alla concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei loro libri contabili: il 16 marzo 2012 rappresenta la scadenza in questione e si tratta di un appuntamento che riguarda anche quelle compagnia che si trovano in stato di liquidazione e quegli enti che sono soliti svolgere attività di tipo commerciale. La tassa a cui si sta facendo riferimento, inoltre, è di natura forfetaria. L’elenco in questione ricomprende vari tipi di società, vale a dire le società per azioni, quelle a responsabilità limitata (le Srl), quelle consortili a responsabilità limitata, oltre ai consorzi e alle aziende speciali. Il fatto di considerare valida perfino la liquidazione ordinaria è dettato dal fatto che l’obbligo rimane in piedi fino a quando non si è proceduto alla cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, dunque qualsiasi procedura concorsuale non pregiudica l’imposizione fiscale.

L’esclusione, invece, viene accordata alle cooperative, alle società fallite e a quelle di mutua assicurazione. A quali libri sociali si riferisce questa scadenza temporale? Nello specifico, si possono citare vari esempi, come il libro dei soci (contiene il numero dei titoli azionari e delle quote), quello delle obbligazioni (titoli emessi e anche estinti), delle adunanze e deliberazioni del cda (con tutti i relativi verbali) e tutti gli altri registri per cui è prevista proprio la bollatura.

La numerazione, poi, deve essere necessariamente progressiva e avere luogo pagina per pagine, con la bollatura effettuata dall’ufficio del registro delle imprese. Il libro giornale e quello degli inventari, al contrario, non hanno alcun bisogno di una vidimazione simile. A quanto ammonta questo tributo? L’importo esatto che deve essere determinato dipende essenzialmente dal capitale o dal fondo di dotazione che le società coinvolte vantano, prendendo spunto dal 1° gennaio dell’anno in cui è stato posto in essere il relativo versamento.

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