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Come rateizzare l’Inps

È passato più di un anno e mezzo quando è stata introdotto il nuovo sistema per il recupero dei crediti che fanno capo all’Inps: fino al 2010, infatti, si era seguita un’altra procedura, basata soprattutto sulla formazione e consegna del ruolo in questione all’agente di riscossione. La novità principale è consistita essenzialmente nella notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, sia per le somme che rappresentano contributi previdenziali e assistenziali sia per quelle accertate come dovute dagli uffici oppure dagli organi di vigilanza.

Insieme a queste disposizioni, ve ne sono state alcune relative alla rateizzazione dei debiti stessi. La domanda per la richiesta in questione deve essere inoltrata nei confronti della sede dell’Inps che è competente per quel determinato territorio; essa, inoltre, deve essere corredata dall’indicazione precisa e dettagliata dei vari debiti che sono stati contratti dal contribuente stesso, anche quelli iscritti a ruolo e che non sono ancora stati notificati. Fino a qualche tempo fa, la rateazione era possibile solamente con il pagamento anticipato delle quote e un dodicesimo del debito contributivo, un sistema che ora non esiste più.

Le rate relative alle cartelle esattoriali sono invece di competenza di Equitalia: tra l’altro, la rateizzazione delle somme a carico del lavoratore dipendente è sempre possibile, ma poi tali importi non possono essere trattenuti dal datore, ma versati all’ente previdenziale. Vi sono poi delle articolazioni funzionali dell’istituto che decidono sull’ammontare esatto del debito in questione, come ad esempio i direttori provinciali o sub-provinciali. Una volta che il contribuente avrà sottoscritto il piano di ammortamento che è stato stabilito, pagando dunque la prima rata attraverso il modello F24, il piano stesso non sarà trasferito a Equitalia, con le rate successive che dovranno essere pagate entro e non oltre il termine dei trenta giorni che seguono. Nell’ipotesi del mancato versamento di due rate consecutive, infine, subentra il recupero coatto.

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